Assicurazione Avvocato: Ecco Come Funziona

Data pubblicazione: 2018-11-27
Tempo di lettura stimato: 12 minuti
Assicurazione Avvocato: Ecco Come Funziona

Assicurazione Avvocati: tutto quello che c’è da sapere tra obbligatorietà, praticanti e studi associati

Le toghe hanno l’obbligo di dotarsi di una polizza professionale dall’entrata in vigore dell’articolo 12 della legge 247/2012 che ha regolamentato e aggiornato la disciplina dell’ordinamento della professione forense.

Alla domanda riguardante l’Assicurazione avvocato come funziona rispondiamo con questa guida che illustra in maniera sintetica quanto stabilisce la legge e cosa bisogna fare per adeguarsi alle nuove disposizioni.

La polizza obbligatoria va a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione ed è entrata in vigore il 10 novembre 2017.

Assicurazione avvocato e adeguamento. Per la piena attuazione dell’articolo 12 della legge, è stato necessario approvare il decreto ministeriale 22 settembre 2016 dove sono stati riportate tutte le condizioni essenziali da inserire nella polizza, dai massimali minimi, alla copertura da infortuni derivanti dall’esercizio della professione.

Da sottolineare che l’Assicurazione avvocato è obbligatoria e chi pratica l’attività forense senza stipulare una polizza, rischia penalità che vanno da sanzioni pecuniarie a provvedimenti disciplinari.

Gli avvocati hanno inoltre l’obbligo di stipulare una polizza a copertura degli infortuni per i propri collaboratori derivanti dall’attività svolta (la legge 172/2017 ha cancellato l’obbligo di stipulare un’assicurazione infortuni per gli avvocati mantenendo solo l’obbligo nei confronti dei collaboratori).

Assicurazione avvocato cosa copre: la polizza interviene in caso di richieste di risarcimento per danni causati dal professionista nell’esercizio dell’attività forense. Questo per garantire una tutela a tutti i clienti degli studi legali vista la “delicatezza sociale” dell’attività svolta dall’avvocato perché incidere direttamente su diritti fondamentali della persona rischiando di provocare danni anche rilevanti sia nella sfera patrimoniale che non patrimoniale.

Il cliente che ritenga di aver subito un torto, di aver visto pregiudicato un proprio diritto, potrà comunque richiedere un risarcimento anche in caso di impossibilità di liquidazione da parte del professionista.

In un primo momento la polizza per avvocati copriva anche contro eventuali infortuni del professionista. In seguito però con il decreto fiscale del 2018, è stata cancellata l’indicazione “per sé”, restringendo l’obbligatorietà dell’Assicurazione avvocato per infortuni ai soli collaboratori.

Assicurazione Obbligatoria Avvocati: Cosa sapere

L’assicurazione obbligatoria per avvocati quindi copre la responsabilità civile dell’avvocato in caso di danni che questi possa causare anche per colpa grave ai propri clienti e a terzi nello svolgimento dell’attività forense.

La polizza copre per qualsiasi tipo di danno, da quelli di tipo patrimoniale a quelli non patrimoniale, indiretti, permanenti, temporanei e futuri.

L’assicurazione avvocati prevede inoltre la copertura per responsabilità civile per fatti colposi ma anche dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti dello studio e sostituti processuali.

Le attività coperte dalla polizza sono:

  • Rappresentanza e difesa
  • Iscrizione a ruolo
  • Assistenza nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita.

Il legislatore quindi introducendo questa obbligatorietà ha voluto individuare una doppia tutela, a carico dei clienti ma anche nei confronti dei professionisti.

Una tutela per i clienti perché possono poter contare sul risarcimento del danno in caso di responsabilità professionale dell’avvocato senza rischiare buchi di copertura e una tutela per il professionista che può svolgere l’attività forense con più serenità senza rischiare il proprio patrimonio.

Il professionista che non dovesse munirsi di questo strumento può incorrere in sanzioni anche molto serie.

Chi non stipula un’Assicurazione avvocati rischia la cancellazione dall’albo dal momento che mette a rischio sia il suo operato che il suo patrimonio così come toglie al cliente la possibilità di essere risarcito in caso di danno.

Contenuti del Decreto Ministeriale

L’attuazione della norma è stata regolamentata dal decreto ministeriale 22 settembre 2016.

Per quanto riguarda l’articolo 1 in materia di Assicurazione avvocati il decreto ministeriale stabilisce le coperture minime.

In particolare la legge riporta che la polizza deve prevedere la copertura per «qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro».

Deve coprire per «colpa grave» e per danni causati «anche a terzi» purché, riporta testualmente il decreto, non siano «collaboratori e familiari dell’assicurato».

Il decreto ministeriale ha regolamentato inoltre:

  • l’efficacia nel tempo della copertura che deve essere retroattiva illimitatamente e deve prevedere una ultrattività di almeno 10 anni per il professionista che cessi l’attività e l’esclusione della possibilità di recesso in caso di sinistro nel corso di durata.
  • i massimali minimi per sinistro e per anno che devono essere proporzionati al livello di struttura e del fatturato del professionista, il divieto di franchigie e scoperti e la possibilità di adeguare il premio sulla base del fatturato effettivo.

Per l’Assicurazione avvocati la legge prevede anche la copertura obbligatoria contro gli infortuni ma, a seguito del decreto fiscale 2018 solo nei confronti dei collaboratori, praticanti e dipendenti dello studio legale per i quali non sia già attiva una copertura Inail.

Si intendono gli infortuni dovuti ad incidenti capitati durante lo svolgimento dell’attività professionale o anche durante gli spostamenti necessari allo svolgimento di questa che causino morte, invalidità permanente o temporanea. In questo caso la polizza copre anche per le spese mediche resesi necessarie per le cure e l’eventuale riabilitazione.

Il decreto ministeriale ha inoltre stabilito che il professionista è tenuto a rendere noti presso il proprio sito internet e presso l’Ordine di appartenenza, gli estremi della polizza assicurativa.

Come Sottoscrivere la polizza del Cnf

Con l’entrata in vigore della legge sull’obbligatorietà dell’Assicurazione avvocato il Cnf ha sentito l’esigenza di offrire all’intera avvocatura la possibilità di accedere a polizze assicurative di qualità a condizioni economiche sostenibili.

Assicurazioni per avvocati che rispettassero le condizioni e le regole stabilite dal decreto ministeriale e allo stesso tempo assicurassero le più ampie garanzie possibili.

Per fare questo il Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 21 ottobre 2016 ha deliberato una gara per compagnie di assicurazioni su tutto il territorio europeo con gara aperta e aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Per sottoscrivere la polizza del Cnf non bisogna fare altro che iscriversi alla piattaforma appositamente creata il cui accesso è disponibile sul sito del Cnf e fare un preventivo.

La polizza del Cnf offre inoltre un’assicurazione integrativa infortuni in forma completa e una assicurazione Cyber che copre in caso di rischi legati alle nuove tecnologie e alla violazione del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR). Le nuove disposizioni in materia di privacy in particolare, richiedono l’adozione di strumenti e misure di protezione informatiche che devono garantire appunto l’inviolabilità delle tecnologie adottate. Assicurarsi in caso di denunce per danni da violazione privacy è quindi fortemente consigliato.

Assicurazione avvocato e convenzione Cassa Forense

Per venire incontro alle esigenze dei professionisti la Cassa Forense ha sottoscritto convenzioni con le principali Compagnie assicurative per offrire ai suoi iscritti condizioni contrattuali economicamente favorevoli a parità di garanzie previste.

Anche la Cassa Forense sul suo sito attraverso un’area riservata ha messo a disposizione una piattaforma telematica grazie alla quale è possibile, dietro registrazione, verificare il preventivo e sottoscrivere una polizza.

Oltre alla Rc professionale vengono forniti preventivi per assicurazioni infortuni e Rc Magistrati Onorari.

Assicurazione avvocati costo

Il costo di un’Assicurazione avvocati può variare a seconda delle garanzie inserite, dal fatturato, dal massimale e dal fatto che si aderisca o meno ad una convenzione. Cnf, Cassa Forense e Associazioni forensi hanno predisposto convenzioni con diverse compagnie assicurative, ma ovviamente ogni professionista può fare una scelta personale e una ricerca in proprio.

I prezzi di una polizza avvocati possono andare da un premio annuale di circa un centinaio di euro per un fatturato e un massimale minimo, a qualche centinaio di euro annui per coperture più ampie.

Per maggiori informazioni sugli andamenti dei premi assicurativi e per calcolare un preventivo per la tua polizza assicurativa avvocati utilizza il nostro comparatore.

Vantaggi sulla Polizza Assicurativa del Cnf

I vantaggi di una polizza assicurativa del Cnf sono rappresentati dal fatto che il Consiglio ha potuto fare una gara aperta con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La possibilità inoltre di poter offrire una platea molto vasta come quella degli iscritti al Consiglio nazionale forense permette alla Compagnia aggiudicataria di applicare sconti che vanno dal 5% al 15%.

Questo non significa però che il singolo professionista non possa fare una ricerca personale per valutare se effettivamente, a parità di condizioni e garanzie non ci sia nel panorama delle assicurazioni online un’offerta migliore.

Efficacia nel tempo della Copertura – Clausola Claims Made

Nel regolamentare la materia, il decreto ministeriale del 22 settembre 2016, ha stabilito tra le altre cose anche l’efficacia della copertura assicurativa sotto il profilo temporale.

In particolare stabilisce che una «retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale» per gli avvocati che cessino l’attività professionale nel periodo di vigenza della polizza.

Assicurazione avvocati e retroattività

Il legislatore con il passaggio sulla retroattività della polizza avvocati ha voluto porre rimedio ad eventuali buchi temporali.

L’articolo 1917 del Codice civile stabilisce che il rischio coperto dall’assicuratore sia quello relativo al fatto accaduto durante il tempo in cui vige il contratto assicurativo, indipendentemente dal momento in cui lo stesso si manifesta o diventa percepibile e comunque dal momento in cui arriva la richiesta risarcitoria del danneggiato.

Assicurazione avvocato claims made

La clausola Claims Made introduce una deroga al disposto dell’articolo 1917 C.c. stabilendo una validità dal momento della richiesta di risarcimento. Questo perché il semplice verificarsi del sinistro non è condizione sufficiente per far sorgere l’obbligo di indennizzo a carico dell’assicuratore. La clausola Claims Made introduce infatti uno sfasamento tra la prestazione dell’assicurazione e il fatto dell’assicurato perché possono essere coperti dal contratto fatti antecedenti alla sua stipula purché denunciati per la prima volta dopo la stessa.

Sull’argomento si sono pronunciati i giudici in più di un’occasione perché apparentemente la clausola andrebbe contro il disposto stabilito dall’articolo 1895 del Codice civile che subordina la validità del contratto di assicurazione all’esistenza del rischio al momento della sua conclusione.

Esistono due tipi di clausole claims made:

  • claims made pura, copre tutte le richieste risarcitorie formulate nei confronti dell’assicurato nel periodo di vigenza della polizza indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.
  • Claims made impura o mista, coprono solo quando l’incidente e la richiesta risarcitoria avvengono nel periodo di validità del contratto con retrodatazione della garanzia alle condotte attuate in epoca precedente. In generale non si va più indietro di tre anni dalla stipula del contratto.

Queste clausole comunque subordinano la copertura al fatto che il sinistro sia denunciato nel periodo di vigenza del contratto senza necessariamente che questo si sia verificato nello stesso arco di tempo di validità della polizza.

Queste clausole garantiscono l’assicurato per eventuali incidenti verificatisi prima della conclusione del contratto ma presentano delle insidie perché se il fatto si verifica durante la vigenza della polizza ma la richiesta di risarcimento avviene a contratto risolto, l’avvocato potrebbe risultare privo di copertura.

Su questo punto si è pronunciata in più di una occasione la Corte di Cassazione, che ha ritenuto le clausole claims made non vessatorie perché delimitano l’oggetto del contratto e non la responsabilità dell’assicuratore. Pur non essendo vessatorie però, potrebbero non realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’articolo 1322 Codice civile.

Per questo la Suprema Corte alla fine ha optato per una valutazione caso per caso considerando ogni volta:

  • Se la clausola subordini l’indennizzo al fatto che sia il danno che la richiesta di risarcimento avvengano durante la validità del contratto
  • La qualità delle parti
  • Se la clausola claims made esponga l’assicurato a buchi di garanzia.

Da valutare inoltre caso per caso se:

  • Ci sia vantaggio ingiusto e sproporzionato per una parte senza contropartita per l’altra
  • Ci sia indeterminata soggezione di uno dei contraenti rispetto all’altro
  • Ci sia imposizione ad una parte di comportamenti contrari al superiore dovere di solidarietà previsto dalla Costituzione.

Secondo i giudici di piazza Cavour comunque, stabilire l’esclusione delle richieste di risarcimento postume è immeritevole di tutela perché avvantaggia ingiustamente le Compagnie.

Massimali Minimi di Copertura

Il decreto ministeriale 22 settembre 2016 prevede per l’Assicurazione avvocato un massimale minimo secondo fasce di rischio progressivamente crescenti.

I parametri presi in considerazione sono la struttura dello studio legale (se sia individuale o in forma collettiva) e il volume di fatturato riferito all’ultimo esercizio.

Nello schema riferito all’ Assicurazione avvocati e massimali questi i due estremi previsti:

  • Attività professionale svolta in forma individuale con fatturato non superiore a 30.000 euro annui: 350.000 per sinistro e per anno assicurativo;
  • Attività svolta in forma collettiva di studio associato o società di professionisti composti da oltre 10 avvocati con ulteriori dipendenti, collaboratori e praticanti: 5.000.000 per sinistro e 10 milioni per anno assicurativo (indipendentemente dal fatturato denunciato nell’ultimo esercizio).

Assicurazione avvocati: la franchigia

Per quanto riguarda infine la franchigia dell’assicurazione avvocati, il decreto ministeriale prevede espressamente che indipendentemente dalla presenza o meno di queste, l’assicuratore sarà sempre tenuto a risarcire terze persone interamente. Potrà però poi recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato.