Infortunio in Itinere: Come Funziona

Data pubblicazione: 2018-12-27
Tempo di lettura stimato: 5 minuti
Infortunio in Itinere: Come Funziona

Scopri come funziona l’infortunio in itinere e cosa copre l’assicurazione dedicata

Per infortunio in itinere si intende un incidente o un infortunio avvenuti nel tragitto di andata o ritorno tra casa e lavoro.

Quando si è vittima di un incidente nel percorso di viaggio tra casa e lavoro è possibile avere diritto a un indennizzo. Questo tipo di incidente è tutelato esclusivamente a particolari condizioni.

Per prima cosa bisogna valutare se ci sono i presupposti necessari ad avviare una richiesta di risarcimento per i danni subiti.

Devono essere dimostrabili la finalità lavorativa e la consuetudine del lavoratore nel percorrere il tragitto effettuato per spostarsi tra la propria abitazione e il luogo di lavoro.

Nel caso non sia previsto un servizio di mensa aziendale, il tragitto può essere esteso anche a quello effettuato per raggiungere il luogo in cui ci si reca per consumare i pasti.

Nell’infortunio in itinere possono rientrare anche incidenti come eventuali lesioni provocate al lavoratore durante un eventuale scippo subito nel tragitto tra casa e azienda. Nel caso in cui il lavoratore sia vincolato a più rapporti di lavoro, oppure, su richiesta del proprio datore di lavoro si trovi ad effettuare una qualche deviazione rispetto al percorso abituale, è comunque garantito il diritto al risarcimento.

Infortunio in itinere: cosa dice la legge

A norma di legge il diritto al risarcimento non è contemplato nel caso di rischio elettivo ossia nel caso in cui l’ipotetica situazione di pericolo e le lesioni conseguenti a tale circostanza, scaturiscano da un comportamento valutato come arbitrario e insensato da parte del lavoratore.

Tra le diverse situazioni invalidanti il diritto al risarcimento rientrano:

  • la scelta del lavoratore di utilizzare l’auto per recarsi al lavoro nel caso in cui la zona da raggiungere sia ben servita dai mezzi pubblici e con essi sia garantito il raggiungimento in orario della sede di lavoro;
  • il consumo di sostanze alcoliche e l’assunzione di psicofarmaci e stupefacenti a fini non terapeutici.

Il risarcimento è invece garantito nel caso in cui il lavoratore sia costretto ad effettuare deviazioni al tragitto abituale per cause di forza maggiore. Tra di esse rientrano i guasti meccanici, le soste e i percorsi alternativi effettuati per accompagnare i figli a scuola o per prestare soccorso a vittime di incidenti stradali. 

Infortunio in itinere con mezzo proprio

Di solito l’indennizzo è riconosciuto esclusivamente nell’eventualità che la distanza tra casa e lavoro sia coperta a piedi o utilizzando i mezzi pubblici. L’infortunio in itinere quando l’auto non serve ma viene in ogni caso utilizzata non è riconosciuto.

Generalmente il lavoratore che si reca al lavoro con i propri mezzi non è soggetto a tutela. Ma la valutazione va fatta caso per caso ed esistono diverse eccezioni particolari che ammettono l’uso del mezzo privato.

Auto o scooter sono consentiti se il lavoratore non può accedere comodamente ai mezzi pubblici per recarsi a lavoro, o se i collegamenti pubblici comportano il rischio di ritardi o eccessivi disagi nel raggiungimento della sede. L’obbligo di percorrere un lungo tragitto a piedi dalla fermata del mezzo pubblico alla sede lavorativa può costituire un motivo valido per avvalersi del proprio mezzo.

Quindi, l’infortunio in itinere avvenuto utilizzando il mezzo proprio è ammesso se l’uso della vettura privata è dettato da specifiche esigenze lavorative, o se la zona non risulta adeguatamente servita dai mezzi pubblici.

Recentemente, l’assicurazione per l’infortunio è stata estesa anche ai lavoratori che per raggiungere il luogo di lavoro fanno uso della bicicletta. Ai fini del risarcimento, tale mezzo è stato equiparato al percorso a piedi o compiuto con l’uso del mezzo pubblico.

Infortunio in itinere: cosa fare?

Per prima cosa bisogna comunicare l’infortunio al datore di lavoro. Poi ci si rivolge al medico curante o, in base al tipo di lesione subita, al pronto soccorso più vicino.

A visita effettuata, il medico rilascia un certificato contenente diagnosi e giorni di inabilità temporanea. Tale certificato va trasmesso alla compagnia di assicurazioni nel più breve tempo possibile. Se l’infortunio non viene comunicato tempestivamente, il lavoratore perde il diritto all’indennità temporanea per l’intervallo di tempo trascorso tra l’incidente e la comunicazione dello stesso.

Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro numero identificativo, data di rilascio e giorni di prognosi del certificato.

A questo punto, il datore di lavoro ha due giorni per inviare tutto alla compagnia assicurativa.  Anche il lavoratore può recarsi presso la sede dell’assicurazione con la copia del certificato ottenuto e denunciare l’infortunio.

Se, al rientro in servizio lavoro, il lavoratore si sente male per causa dell’infortunio subito, deve rivolgersi ancora una volta al medico e con il nuovo certificato specificare la riammissione in temporanea, ovvero la ricaduta a seguito dell’infortunio.

Artigiani e soci titolari possono denunciare l’infortunio fino a due giorni dal rilascio del certificato.

Se impossibilitato a effettuare la denuncia entro i termini di legge, il lavoratore autonomo deve trasmettere immediatamente il modulo di denuncia per non perdere l’indennità.