Indennizzo diretto: come funziona la procedura assicurativa

Data pubblicazione: 2017-07-21
Tempo di lettura stimato: 2 minuti
Indennizzo diretto: come funziona la procedura assicurativa

Ecco come funziona la procedura di rimborso assicurativo che permette di essere risarciti direttamente dalla compagnia assicurativa di appartenenza.

Indennizzo diretto: danni risarciti

L’indennizzo diretto è la procedura di rimborso assicurativo che permette di essere risarciti direttamente dalla compagnia assicurativa di appartenenza e non da quella del responsabile del sinistro.

Questa procedura è stata introdotta con l’obiettivo di velocizzare l’iter di liquidazione a favore del conducente danneggiato.

I danni risarciti dall’indennizzo diretto sono quelli subiti dal veicolo assicurato ma anche dalle cose trasportate appartenenti al conducente o al proprietario del veicolo. Inoltre il conducente viene risarcito anche per i danni di lieve entità.

Indennizzo diretto: quando si applica

Le condizioni necessarie affinché possa essere applicato un risarcimento diretto sono descritte nell’art 149 cod. Ass.ni del DPR 254/06 e sono le seguenti:

  • Il sinistro deve risolversi in un urto;
  • I veicoli coinvolti devono essere immatricolati in uno dei paesi appartenenti allo stato italiano, comprese la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino;
  • I veicoli coinvolti devono essere regolarmente assicurati;
  • Le compagnie assicurative dei veicoli coinvolti per effettuare il risarcimento diretto devono aver aderito alla convenzione CARD (convenzione assicurati per il risarcimento diretto).

Indennizzo diretto: come richiedere il risarcimento

Per richiedere il risarcimento per l’indennizzo diretto l’assicurato deve essere a conoscenza di alcune informazioni necessarie all’attivazione della procedura.

  • Nome e cognome dell’altro conducente
  • Targhe dei veicoli
  • Compagnie assicurative dei veicoli coinvolti
  • Descrizione dettagliata del sinistro

In particolare, questi dati sono utili nel caso di richiesta di risarcimento per danni a veicoli o a cose appartenenti al conducente o al proprietario.

Nel caso di lesioni personali queste informazioni vanno integrate con dati aggiuntivi riguardanti il danneggiato come l’età anagrafica, il reddito, l'attività svolta, la tipologia di lesioni subite, la testimonianza medica di avvenuta guarigione o di eventuali postumi permanenti.

Nel primo caso la compagnia assicurativa è tenuta ad esprimersi entro 60 giorni (termine che si riduce in presenza del modello di constatazione amichevole firmato da entrambe le parti).

Nel secondo caso il termine entro il quale l’impresa assicurativa è tenuta a formulare l’offerta sale a 90 giorni.

La richiesta di risarcimento per l’indennizzo diretto deve essere inviata anche alla compagnia controparte che dovrà ricompensare l’impresa assicurativa che ha anticipato il risarcimento del danno.