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1. Non essere e di non essere stato affetto da disturbi o malattie o lesioni fisiche, che hanno comportato l’assenza totale o parziale dal lavoro o l’interruzione totale o parziale delle normali attività negli ultimi 3 anni, per più di 4 settimane consecutive (salvo che per stato di gravidanza);
2. Non essere e di non essere stato affetto da una malattia acuta o cronica* e non presentare postumi invalidanti che riducano l’integrità fisica e psichica (infermità o invalidità);
3. Non essere affetto da malattie o lesioni che necessitino di un trattamento medico o farmacologico per più di 30 giorni consecutivi;
4. Non beneficiare, o aver fatto richiesta, di pensione di invalidità o inabilità permanente e di non essere comunque, a tutt’oggi, colpito da invalidità, o inabilità, superiore al 40%;
5. Essere a conoscenza che malattie già diagnosticate e conseguenze di infortuni già verificatisi alla data di sottoscrizione di questa dichiarazione non saranno coperti dalla presente assicurazione.
*Per malattie acute o croniche si intende: disturbi cardio vascolari, disturbi del sistema nervoso, disturbi neuro-psichici, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, diabete, epatopatite, sieropositivà HIV, tumori, malattie del sangue, broncopneumopatia cronico ostruttiva. Prosciolgo dal segreto professionale tutti i medici, nonché gli ospedali e gli istituti in genere che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino ed autorizzo sin d'ora l'Assicuratore stesso all'acquisizione di copia di eventuali cartelle cliniche di degenza e di copia di accertamenti medici effettuati.
IMPORTANTE: Qualora la dichiarazione sopra riportata fosse inesatta o reticente, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, la Società si riserva la facoltà: - in caso di dolo o colpa grave di contestare la validità della copertura, ex art. 1892 del Codice Civile; - in assenza di dolo o colpa grave recedere dal contratto e, se già avvenuto il sinistro, di ridurre le somme da liquidare ex art. 1893 del Codice Civile.
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