Glossario assicurativo · Concetti di polizza
Cessazione del Rischio
La cessazione del rischio è il venir meno del pericolo che l'assicurato intendeva coprire con la polizza; quando il rischio cessa di esistere il contratto perde la sua ragion d'essere e si scioglie, fermo restando l'obbligo di comunicarlo alla compagnia per non dover continuare a pagare il premio.
Sinonimi: Estinzione del rischio
Cessazione del Rischio: cosa significa
La cessazione del rischio è il momento in cui sparisce il pericolo per cui avevi stipulato la polizza. Se il rischio non esiste più, il contratto di assicurazione non ha più nulla da proteggere: viene meno la sua causa, e per legge si scioglie. Lo dice il Codice Civile all'art. 1896, che disciplina proprio l'estinzione del rischio nel corso del rapporto.
In parole semplici: assicuri qualcosa contro un pericolo, quel pericolo svanisce, la copertura perde senso.
Quando il rischio cessa: alcuni casi
Non è un concetto astratto, capita più spesso di quanto si pensi. Qualche situazione tipica:
- vendi o demolisci il veicolo che avevi coperto con la RC auto;
- l'immobile assicurato contro l'incendio viene abbattuto;
- cessi l'attività professionale per cui avevi una RC professionale;
- il bene assicurato viene a mancare per una causa diversa da quella prevista dalla polizza.
In tutti questi casi l'oggetto del rischio non c'è più. E senza oggetto, non c'è copertura da mantenere.
L'obbligo che molti dimenticano: comunicarlo
Ecco il punto delicato. Il rischio può anche essere cessato di fatto, ma se non lo comunichi alla compagnia con un mezzo idoneo, l'assicuratore conserva il diritto di pretendere il premio. Detto altrimenti: non basta che il pericolo sia sparito, devi dirlo, e dimostrarlo.
La comunicazione va fatta con uno strumento che lasci traccia — raccomandata, PEC, o il canale che il contratto indica. Senza prova, rischi di trovarti a pagare un premio per una copertura ormai svuotata di significato. Capita, ed è una delle contestazioni più frustranti, perché del tutto evitabile.
Un esempio concreto
Un professionista di Roma chiude la partita IVA e cessa l'attività di consulenza coperta da una polizza RC professionale. Il rischio che la polizza copriva — un suo errore nell'esercizio della professione — non può più verificarsi: ha cessato di esistere. Ma se il professionista non avvisa la compagnia, alla scadenza si vedrà comunque addebitato il premio annuale. Una raccomandata mandata per tempo gli avrebbe risparmiato la spesa.
Differenza con disdetta e diminuzione del rischio
Attenzione a non confondere. La disdetta è la scelta di non rinnovare; la diminuzione del rischio riduce il premio ma il pericolo resta. La cessazione del rischio è più radicale: il pericolo proprio non esiste più, e il contratto cade da sé. È il presupposto che lo distingue da ogni altra forma di scioglimento.
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