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Glossario assicurativo · Concetti di polizza

Clausola vessatoria

La clausola vessatoria è una condizione contrattuale che crea uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi a sfavore del contraente, in particolare del consumatore. Nei contratti per adesione richiede approvazione scritta separata ai sensi degli artt. 1341-1342 del codice civile.

Sinonimi: Clausola abusiva, Clausola onerosa

Cosa significa clausola vessatoria

Una clausola vessatoria è una condizione del contratto che pende tutta da una parte sola. Crea uno squilibrio reale tra i diritti e gli obblighi delle parti, e quasi sempre lo crea a danno di chi firma per adesione — cioè il cliente che accetta un modulo già scritto, senza poter contrattare riga per riga.

Le polizze assicurative sono il terreno classico. Sono contratti standard, prestampati, dove la compagnia scrive e l'assicurato sottoscrive. Proprio per questo il legislatore ha messo dei paletti.

La doppia firma: art. 1341 e 1342 c.c.

Il codice civile, agli articoli 1341 e 1342, stabilisce una regola che chiunque abbia firmato una polizza ha visto almeno una volta. Certe clausole particolarmente onerose non valgono se non sono approvate per iscritto in modo specifico — la cosiddetta doppia firma. Una firma per il contratto, una seconda firma, separata, che elenca proprio quelle clausole.

Quali clausole richiedono questa seconda sottoscrizione? Il codice ne fa un elenco. Tra le più frequenti nelle polizze:

  • Limitazioni di responsabilità a favore della compagnia.
  • Facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione.
  • Decadenze, cioè la perdita di un diritto se non si rispetta un termine o un onere.
  • Limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
  • Clausole sul foro competente — quale tribunale decide in caso di lite.

Manca la doppia firma su una di queste? La clausola è inefficace. La compagnia non può farla valere, anche se il resto del contratto regge.

Quando la clausola è nulla con il consumatore

C'è poi una tutela più forte, e scatta quando dall'altra parte c'è un consumatore. Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) considera vessatorie — e quindi nulle — le clausole che, malgrado la buona fede, determinano un significativo squilibrio a carico del consumatore. Qui non basta nemmeno la doppia firma a salvarle: se la clausola è abusiva nella sostanza, la nullità la travolge comunque, e la nullità opera solo a vantaggio del consumatore.

La differenza è netta. Nel regime del codice civile la clausola onerosa è valida purché doppiamente firmata. Nel rapporto col consumatore, certe clausole sono nulle e basta.

Un esempio concreto

Un commerciante di Bari sottoscrive una polizza per il suo negozio. Tra le condizioni, una clausola che esclude l'indennizzo se la denuncia del sinistro arriva oltre tre giorni — una decadenza pesante. Se quella clausola non è stata richiamata e firmata a parte, non vale: il commerciante, pur avendo denunciato in ritardo, conserva il diritto all'indennizzo. La compagnia non può opporgli una decadenza che non ha mai approvato in modo specifico.

Prima di firmare una polizza, conviene sempre leggere le condizioni generali di assicurazione e capire cosa nasconde la seconda firma. Per le aziende, dove le clausole limitative pesano di più, una assicurazione per l'azienda costruita bene parte proprio da qui: sapere cosa si sta accettando, voce per voce.

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