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Assicurazione RC Organismo di Vigilanza (OdV) 231: cos'è e come funziona?

Il membro dell'Organismo di Vigilanza siede in un posto scomodo: deve controllare che l'azienda rispetti il proprio modello organizzativo, ma l'azienda è anche chi lo ha nominato e chi lo paga. È un ruolo di garanzia, non di consulenza — e i ruoli di garanzia, quando qualcosa va storto, sono i primi a cui si guarda. Se un reato presupposto viene commesso e l'ente finisce sotto procedimento ex D.Lgs. 231/2001, la domanda arriva subito: l'OdV aveva vigilato come doveva? La polizza RC professionale per i membri dell'Organismo di Vigilanza protegge il patrimonio personale del componente dal danno che gli viene attribuito per una presunta omessa o insufficiente vigilanza. È una copertura ancora poco diffusa — ed è proprio per questo che vale la pena parlarne per primi. Il quadro generale è nella pagina sulla RC professionale.

Cosa chiede il D.Lgs. 231/2001 all'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse da chi vi opera. L'ente può andare esente da responsabilità se ha adottato un modello organizzativo idoneo e se ne ha affidato la vigilanza a un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Qui sta il carico che pesa sull'OdV: non basta esistere, deve vigilare in concreto sull'efficace attuazione e sull'aggiornamento del modello. Un'omissione di vigilanza non è una svista formale — è ciò che può far cadere l'esimente e, di riflesso, esporre personalmente i componenti dell'organismo.

Gli scenari di sinistro tipici del membro OdV

La garanzia interviene sul danno patrimoniale attribuito al componente per l'attività di vigilanza. Quelli che il ruolo porta con sé:

  • l'omessa o insufficiente vigilanza sull'attuazione del modello, contestata dopo la commissione di un reato presupposto;
  • il mancato aggiornamento del modello a fronte di modifiche normative o organizzative che l'OdV avrebbe dovuto segnalare;
  • la gestione carente di una segnalazione (anche di whistleblowing) ricevuta e non adeguatamente istruita o riscontrata;
  • una richiesta di risarcimento dell'ente o dei soci nei confronti dei membri dell'organismo per il danno derivante dalla sanzione subita;
  • una responsabilità del componente esterno — professionista nominato nell'OdV — per la parte di attività di vigilanza a lui riferibile.

C'è un punto che distingue questo rischio da quasi ogni altra RC professionale. Il componente dell'OdV è spesso un professionista esterno — un avvocato, un commercialista, un revisore — che assume l'incarico in aggiunta alla propria attività, e la sua polizza ordinaria quasi mai nomina il ruolo di membro dell'organismo di vigilanza. Il risultato è che l'incarico più delicato che accetta è anche quello meno coperto. Il dolo del singolo componente resta, ovviamente, sempre escluso.

Obbligo, massimale e regime

Non c'è un obbligo di legge di assicurare l'OdV: il D.Lgs. 231/2001 impone il modello e l'organismo, non la polizza. Ma la copertura è la risposta a un'esposizione personale reale, e sempre più mandati di nomina la prevedono come condizione dell'incarico — a carico dell'ente. Sul massimale il criterio è la dimensione e il profilo di rischio dell'ente vigilato. Vale il regime claims made, con retroattività — una contestazione può emergere molto dopo il periodo di vigilanza — e postuma, decisiva per chi lascia l'incarico. Poiché i componenti sono spesso professionisti, sono utili anche le coperture del consulente di direzione, del revisore legale e del DPO, ruoli di controllo confinanti.