Serve aiuto? 06 40405339 Lun-Ven 9.00/18.00

Glossario assicurativo · Concetti di polizza

Prescrizione

La prescrizione è l'estinzione di un diritto per il suo mancato esercizio entro il tempo stabilito dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni ai sensi dell'art. 2952 c.c.; per la responsabilità civile verso terzi il termine è di norma più lungo.

Sinonimi: Decadenza del diritto per decorso del tempo, Termine prescrizionale

Cosa significa prescrizione

La prescrizione è il modo in cui l'ordinamento punisce l'inerzia. Un diritto che resta inutilizzato troppo a lungo si estingue: non perché sia infondato, ma perché chi ne era titolare non lo ha esercitato nei tempi. È una regola di certezza — i rapporti non possono restare aperti all'infinito — e in assicurazione morde più che altrove.

Il principio è secco. Chi ha diritto a un indennizzo e lascia passare il tempo senza muoversi, a un certo punto quel diritto non ce l'ha più. Punto.

Il termine di due anni: art. 2952 c.c.

Per i diritti che nascono dal contratto di assicurazione la legge fissa un termine breve. L'art. 2952 del codice civile stabilisce in due anni la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto — il diritto al pagamento delle rate di premio per la compagnia, il diritto all'indennizzo per l'assicurato.

Due anni passano in fretta, soprattutto quando un sinistro si trascina tra perizie, contestazioni e trattative. Ed è proprio nei casi più complicati — quelli che richiedono tempo — che il rischio di lasciar scadere il termine è più alto.

RC verso terzi: un termine diverso

Attenzione a non fare di ogni erba un fascio. Il termine di due anni riguarda i diritti dal contratto. Quando invece si parla del diritto del terzo danneggiato verso il responsabile e la sua assicurazione RC, la prescrizione segue le regole della responsabilità civile, e il termine è di norma più lungo. Sono due piani da non confondere: una cosa è il rapporto assicurato-compagnia, un'altra è il rapporto danneggiato-responsabile.

Da quando decorre e come si interrompe

Il termine non parte sempre dallo stesso momento. In linea generale decorre da quando il diritto può essere fatto valere — per l'indennizzo, dal verificarsi del fatto su cui si fonda. La denuncia di sinistro tempestiva, oltre a essere un obbligo, serve anche a non perdere tempo prezioso.

E la prescrizione si può interrompere. Un atto formale — una richiesta scritta, una messa in mora, l'avvio di una causa — azzera il conteggio, che riparte da capo. È lo strumento concreto per tenere vivo il diritto quando la pratica va per le lunghe. Una raccomandata o una PEC ben fatta, in molti casi, basta a non bruciare l'indennizzo.

Un esempio concreto

A Genova un proprietario denuncia un danno da infiltrazione coperto dalla sua polizza casa. La compagnia tergiversa, chiede integrazioni, propone un indennizzo che l'assicurato giudica troppo basso. Passano i mesi nelle trattative. Se l'assicurato non manda mai una richiesta formale e lascia scorrere i due anni dell'art. 2952 c.c. senza interrompere la prescrizione, rischia di vedersi opporre l'estinzione del diritto — e di restare con il danno e senza indennizzo.

La prescrizione si batte con la tempestività: denunciare presto, mettere per iscritto le richieste, non lasciar morire la pratica. Vale per ogni copertura, dalla assicurazione casa alla polizza vita, dove il rispetto dei termini è la condizione stessa per ottenere quanto spetta.

Vota il servizio per Prescrizione:

Valutazione media: 4,7 su 5 (basata su 0 voti)

← Tutti i termini con «P»