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Glossario assicurativo · Concetti di polizza

Recesso

Il recesso è l'atto con cui una parte dichiara unilateralmente di voler sciogliere il contratto assicurativo; può spettare sia all'assicurato sia alla compagnia nei casi previsti dalla legge o dalla polizza.

Sinonimi: Diritto di recesso, Disdetta

Che cos'è il recesso in un contratto assicurativo

Il recesso è la possibilità di tirarsi indietro. In ambito contrattuale è l'atto con cui una parte dichiara, da sola e senza bisogno del consenso dell'altra, di non voler proseguire il rapporto pattuito — di norma senza penali né obblighi residui. Applicato all'assicurazione, è lo strumento che permette di chiudere una polizza prima del termine quando ricorrono determinate condizioni.

Il punto da fissare subito: il recesso non è arbitrario. Spetta a entrambe le parti, ma solo nei casi previsti dalla legge o dalle condizioni di contratto. Non puoi recedere quando ti pare, e nemmeno può farlo la compagnia.

Quando può recedere l'assicurato e quando la compagnia

Le situazioni tipiche sono speculari ma distinte.

L'assicurato può recedere, ad esempio:

  • in caso di cessazione del rischio (vendi l'auto, chiudi l'attività assicurata);
  • dopo un sinistro, se la polizza prevede questa facoltà;
  • entro i termini di legge per i contratti pluriennali.

La compagnia, dal canto suo, può recedere soprattutto in caso di grave e continua violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'assicurato — o, dove previsto, dopo la denuncia di un sinistro.

Recesso dopo un sinistro: il caso più delicato

C'è un nodo che genera molte chiamate al servizio clienti. Diverse polizze prevedono il cosiddetto recesso per sinistro: dopo aver pagato un danno, la compagnia può decidere di non proseguire il rapporto, dando il preavviso indicato in contratto. È legittimo, purché la clausola sia scritta e l'assicurato ne sia stato informato. Funziona anche al contrario: in alcuni casi è l'assicurato a poter uscire dopo aver denunciato un sinistro.

Il consiglio pratico che diamo sempre: leggi la clausola di recesso prima di firmare, non dopo il sinistro. È lì che scopri preavvisi, modalità di comunicazione (di solito raccomandata o PEC) ed eventuali rimborsi del rateo non goduto.

Recesso, disdetta e tacito rinnovo

Attenzione a non confondere i termini. Il recesso scioglie un contratto in corso al ricorrere di una causa; la disdetta serve a impedire il rinnovo automatico alla scadenza naturale. Per la RC auto, peraltro, il tacito rinnovo è vietato dalla legge: la polizza scade e basta, senza bisogno di disdetta.

Per i documenti che attestano la regolarità dei pagamenti vedi quietanza; per avviare la gestione di un evento leggi denuncia di sinistro. Se stai cambiando copertura, parti dalla nostra assicurazione auto.

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