Glossario assicurativo · Concetti di polizza
Recesso
Il recesso è l'atto con cui una parte dichiara unilateralmente di voler sciogliere il contratto assicurativo; può spettare sia all'assicurato sia alla compagnia nei casi previsti dalla legge o dalla polizza.
Sinonimi: Diritto di recesso, Disdetta
Che cos'è il recesso in un contratto assicurativo
Il recesso è la possibilità di tirarsi indietro. In ambito contrattuale è l'atto con cui una parte dichiara, da sola e senza bisogno del consenso dell'altra, di non voler proseguire il rapporto pattuito — di norma senza penali né obblighi residui. Applicato all'assicurazione, è lo strumento che permette di chiudere una polizza prima del termine quando ricorrono determinate condizioni.
Il punto da fissare subito: il recesso non è arbitrario. Spetta a entrambe le parti, ma solo nei casi previsti dalla legge o dalle condizioni di contratto. Non puoi recedere quando ti pare, e nemmeno può farlo la compagnia.
Quando può recedere l'assicurato e quando la compagnia
Le situazioni tipiche sono speculari ma distinte.
L'assicurato può recedere, ad esempio:
- in caso di cessazione del rischio (vendi l'auto, chiudi l'attività assicurata);
- dopo un sinistro, se la polizza prevede questa facoltà;
- entro i termini di legge per i contratti pluriennali.
La compagnia, dal canto suo, può recedere soprattutto in caso di grave e continua violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'assicurato — o, dove previsto, dopo la denuncia di un sinistro.
Recesso dopo un sinistro: il caso più delicato
C'è un nodo che genera molte chiamate al servizio clienti. Diverse polizze prevedono il cosiddetto recesso per sinistro: dopo aver pagato un danno, la compagnia può decidere di non proseguire il rapporto, dando il preavviso indicato in contratto. È legittimo, purché la clausola sia scritta e l'assicurato ne sia stato informato. Funziona anche al contrario: in alcuni casi è l'assicurato a poter uscire dopo aver denunciato un sinistro.
Il consiglio pratico che diamo sempre: leggi la clausola di recesso prima di firmare, non dopo il sinistro. È lì che scopri preavvisi, modalità di comunicazione (di solito raccomandata o PEC) ed eventuali rimborsi del rateo non goduto.
Recesso, disdetta e tacito rinnovo
Attenzione a non confondere i termini. Il recesso scioglie un contratto in corso al ricorrere di una causa; la disdetta serve a impedire il rinnovo automatico alla scadenza naturale. Per la RC auto, peraltro, il tacito rinnovo è vietato dalla legge: la polizza scade e basta, senza bisogno di disdetta.
Per i documenti che attestano la regolarità dei pagamenti vedi quietanza; per avviare la gestione di un evento leggi denuncia di sinistro. Se stai cambiando copertura, parti dalla nostra assicurazione auto.
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