Glossario assicurativo · RC Professionale
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
La responsabilità contrattuale deriva dall'inadempimento di un'obbligazione assunta con un contratto ed è disciplinata dall'art. 1218 c.c.; quella extracontrattuale, o aquiliana, nasce dal fatto illecito che lede un terzo a prescindere da un rapporto contrattuale, secondo l'art. 2043 c.c.
Sinonimi: Responsabilità aquiliana, Responsabilità da illecito
La distinzione che cambia tutto: contrattuale ed extracontrattuale
È una delle distinzioni fondamentali del diritto civile, e ha conseguenze molto concrete su chi paga, quanto e con quali tempi. La responsabilità contrattuale nasce quando si viola un obbligo assunto con un contratto — un professionista che esegue male l'incarico, un fornitore che non consegna. Quella extracontrattuale, detta anche aquiliana, nasce invece dal fatto illecito che danneggia un terzo senza che tra le parti ci fosse alcun contratto: l'esempio da manuale è l'incidente stradale tra due sconosciuti.
I riferimenti normativi sono due articoli del Codice civile che vale la pena tenere a mente: l'art. 1218 per la contrattuale, l'art. 2043 per l'extracontrattuale. Da lì discende tutto il resto.
Onere della prova: chi deve dimostrare cosa
Qui sta la differenza più pesante in pratica, ed è il motivo per cui un creditore preferisce sempre, quando può, agire in via contrattuale.
Nella responsabilità contrattuale il danneggiato deve solo provare l'esistenza del contratto e l'inadempimento; spetta poi al debitore dimostrare che l'inadempimento non gli è imputabile — che ha fatto tutto il dovuto. L'onere della prova liberatoria, in sostanza, grava su chi è accusato.
Nella responsabilità extracontrattuale lo schema si ribalta. È il danneggiato a dover provare tutto: il fatto illecito, il dolo o la colpa di chi lo ha causato, il danno e il nesso tra i due. Un onere ben più gravoso. Per questo la posizione di chi agisce in via aquiliana è processualmente più scomoda.
Prescrizione: dieci anni contro cinque
Cambia anche il tempo per agire, e non di poco. La responsabilità contrattuale si prescrive nel termine ordinario di dieci anni. Quella extracontrattuale, di regola, in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (due anni per i danni da circolazione di veicoli). La differenza è enorme: un danno emerso a distanza di sette anni può essere ancora azionabile in via contrattuale e ormai prescritto in via aquiliana.
Prendiamo la responsabilità medica. Dopo molte oscillazioni giurisprudenziali, oggi la struttura sanitaria risponde in via contrattuale verso il paziente — dieci anni di prescrizione — mentre il singolo medico dipendente, in mancanza di un contratto diretto con quel paziente, risponde spesso in via extracontrattuale, con i cinque anni e l'onere della prova a carico del danneggiato. Una differenza che ha riscritto le strategie assicurative del settore.
Perché conta per la RC professionale
Per chi si assicura, questa distinzione non è teoria. Determina il rischio reale a cui ci si espone: la durata della retroattività utile, i massimali da scegliere, persino la convenienza di una garanzia postuma. Un professionista che lavora su base contrattuale deve mettere in conto richieste che possono arrivare fino a dieci anni dopo l'errore — ed è uno dei motivi per cui la retroattività della polizza va dimensionata con attenzione. Per inquadrare le coperture sulla tua attività parti dalla RC professionale; se sei un medico, vedi la polizza RC medico.
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