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Numero RUI: B000558613 Data iscrizione: 13/10/2016
L'immunologia è una branca delle scienze biomediche che si occupa del sistema immunitario in tutti gli organismi: l'immunologo quindi si occupa di studiare e curare eventuali malfunzionamenti del sistema immunitario sia in caso di malattia che in condizioni di salute. In quanto professione medica, anche il medico immunologo è tenuto, a norma del d.l 148/2011 (entrato in vigore a partire da agosto 2014) alla sottoscrizione di una polizza RC professionale idonea a tutelare il professionista da eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi legittimati a fronte di eventuali errori o danni cagionati da questi nell'esercizio della sua attività professionale.
L'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa professionale fu introdotta nel nostro nel 2011, con il decreto legge n 138, poi convertito in legge e successivamente modificato nel 2012. Tuttavia a causa dell'oscurità di alcuni passi del testo del decreto e dei problemi pratici che si sono venuti a determinare nell'applicazione della legge, l'obbligo di stipulare l'assicurazione professionale è divenuto operativo solo nel 2014. L'assicurazione di responsabilità civile va sottoscritta dal professionista indipendentemente se questo svolge l'attività in forma autonoma, quindi come libero professionista, o in forma dipendente, come dipendente del SSN o come convenzionato al SSN. L'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale persegue due obiettivi: da un lato tutelare i soggetti terzi (clienti) che al professionista si rivolgono, nel caso in cui questi commetta errori e procuri danni durante l'esercizio della sua attività; la presenza della polizza assicura infatti ai clienti un risarcimento sicuro. Dall'altro lato però si è voluto tutelare anche il professionista il quale stipulando l'assicurazione professionale mette al riparo da eventuali richieste di risarcimento il proprio patrimonio personale, costruito in anni di sacrifici. Con la polizza infatti in caso di sinistro si ha una traslazione parziale dell'onere risarcitorio tale per cui se effettivamente danno c?è stato, sarà l'assicurazione ha riparare quanto dovuto, lasciando indenne il patrimonio dell'assicurato.
La polizza professionale copre le eventuali richieste di risarcimento avanzate contro l'assicurato in conseguenza di danni o lesioni da questo cagionati a seguito di:
Le polizze assicurative attualmente in circolazione sul mercato operano in regime di claims made: ossia la compagnia assicurativa si impegna a sostituirsi all'interessato nel risarcimento del sinistro che sia intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto stesso. Tuttavia al momento della sottoscrizione dell'assicurazione professionale il medico e l'assicurazione possono pattuire insieme di estendere la retroattività della polizza, cosi da estendere la copertura anche a sinistri eventualmente accorsi precedentemente alla stipula dell'assicurazione. Compresa nella polizza una tutela legale pari al 25% del massimale prescelto, ossia della somma massima che l'assicurazione si impegna a risarcire in caso di sinistro.
L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.
Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.
La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.
Sei coperto sei hai stipulato una polizza RC professionale includendo la retroattività. L’estensione può essere sottoscritta con la formula "Claims Made" (a richiesta fatta), perciò le garanzie operano quando è stata attivata la richiesta e non alla data del danno. Naturalmente è da tenere bene a mente che non sono mai coperte le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della stipula della polizza.
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