Indice
- Assicurazione RC Professionale Strutture Sanitarie e Studi Medici
- Obbligo di legge per le strutture sanitarie
- Cosa copre la polizza per una struttura sanitaria
- Massimali minimi e massimali consigliati
- Claims made e copertura decennale postuma
- Studi medici associati e poliambulatori
- Esempi di sinistro per una struttura sanitaria
- Cosa resta escluso dalla copertura
- Detraibilità del premio
- Coperture Polizza Strutture Sanitarie
- Guide Assicurazione Strutture Sanitarie
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Assicurazione RC Professionale Strutture Sanitarie e Studi Medici
L'assicurazione RC professionale per strutture sanitarie e studi medici protegge la struttura — non il singolo medico — dalle richieste di risarcimento dei pazienti. È una copertura diversa dalla polizza personale del professionista: qui l'assicurato è lo studio, la clinica, il poliambulatorio o lo studio medico associato, che risponde in proprio dei danni causati ai pazienti nel corso dell'attività.
Per una struttura il rischio è doppio. Da un lato la RCT/RCO, la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro: un paziente che scivola in sala d'attesa, un collaboratore che si infortuna. Dall'altro la responsabilità sanitaria vera e propria, quella legata alle prestazioni cliniche erogate. La polizza RC professionale dei medici copre il singolo; questa copre l'organizzazione.
Obbligo di legge per le strutture sanitarie
Qui non c'è spazio per il forse. La Legge Gelli-Bianco (Legge 8 marzo 2017, n. 24) impone alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, di dotarsi di copertura assicurativa — o di analoghe misure — per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera.
L'obbligo è diventato pienamente operativo con il DM 15 dicembre 2023, n. 232, in vigore dal 2024, che ha fissato i requisiti minimi delle polizze e i massimali. Vale la pena ricordare un punto che riguarda direttamente le strutture: per i danni provocati dal personale, la struttura risponde a titolo contrattuale ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile, mentre il singolo sanitario dipendente risponde, di regola, a titolo extracontrattuale. È l'orientamento prevalente introdotto dalla riforma, anche se l'applicazione concreta dipende dal caso.
Cosa copre la polizza per una struttura sanitaria
La copertura ben costruita lavora su più fronti contemporaneamente:
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Responsabilità sanitaria della struttura: i danni ai pazienti derivanti dalle prestazioni cliniche erogate, compresi quelli causati dal personale dipendente o in convenzione.
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RCT – Responsabilità Civile verso Terzi: i danni a pazienti, accompagnatori e visitatori non legati all'atto medico (cadute, urti, danni in sala d'attesa).
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RCO – Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: gli infortuni del personale dipendente, con la possibile azione di rivalsa dell'INAIL.
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Spese legali e di difesa: il costo della difesa nei contenziosi, spesso lunghi nel sanitario.
Massimali minimi e massimali consigliati
Conviene tenere ben separati due piani.
Il massimale minimo di legge è quello fissato dal DM 232/2023: la soglia varia in funzione del tipo di struttura e del volume di attività (per le grandi strutture il parametro è legato alla numerosità delle prestazioni e dei posti letto). Per gli studi medici e gli ambulatori di dimensioni contenute i requisiti sono più bassi rispetto a una clinica con sale operatorie.
Accanto al minimo c'è il massimale consigliato da MioAssicuratore — una raccomandazione, non un obbligo. Sulla responsabilità sanitaria un esito infausto a carico di un paziente può generare richieste che superano facilmente il milione di euro. Per questo, per una struttura con attività chirurgica o invasiva, suggeriamo di valutare livelli a partire da 3–5 milioni di euro per sinistro, con massimale annuo proporzionato al volume. Per uno studio medico monospecialistico senza interventi, soglie più contenute possono essere adeguate.
Claims made e copertura decennale postuma
Le polizze sanitarie operano in regime claims made: copre la richiesta di risarcimento presentata mentre la polizza è in corso, riferita a fatti accaduti nello stesso periodo o dopo la data di retroattività. La Legge Gelli ha rafforzato due garanzie che per il sanitario sono decisive.
- Retroattività decennale: la copertura deve estendersi agli eventi dei dieci anni precedenti la stipula, purché denunciati durante la validità della polizza.
- Ultrattività (postuma) decennale: in caso di cessazione dell'attività, la protezione prosegue per dieci anni sulle richieste relative a fatti pregressi. Per gli studi medici associati è un punto da verificare con attenzione al momento della firma.
Approfondisci la differenza tra claims made e loss occurrence.
Studi medici associati e poliambulatori
Lo studio associato è un caso particolare. Quando più professionisti condividono locali, segreteria e a volte attrezzature, conviene affiancare alle polizze individuali una copertura di struttura: serve a gestire i danni riconducibili all'organizzazione comune — un'apparecchiatura mal mantenuta, una sterilizzazione carente, un errore della segreteria nella gestione di una cartella.
Per i poliambulatori e le strutture polispecialistiche, dove convivono branche diverse (dalla radiologia all'odontoiatria, dalla fisioterapia agli ambulatori chirurgici), la valutazione del rischio va calibrata sulle prestazioni effettivamente erogate. Non ha senso pagare per coperture chirurgiche se non si opera; ha molto senso, invece, assicurarsi che ogni branca attiva sia inclusa.
Esempi di sinistro per una struttura sanitaria
Tre situazioni realistiche aiutano a capire dove interviene la copertura.
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Infezione post-operatoria in clinica: dopo un intervento ambulatoriale un paziente sviluppa un'infezione ricondotta a una carenza nei protocolli di sterilizzazione. La richiesta viene rivolta alla struttura, non al singolo chirurgo.
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Caduta nei locali del poliambulatorio: un paziente anziano scivola su un pavimento bagnato e segnalato in modo insufficiente, riportando una frattura. È un classico caso di RCT.
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Errore nella gestione documentale: in uno studio associato uno scambio di referti porta a un ritardo diagnostico con esito sfavorevole per il paziente. La responsabilità viene attribuita all'organizzazione dello studio.
Cosa resta escluso dalla copertura
Le esclusioni ricorrenti nelle polizze di struttura sono:
- i danni causati con dolo;
- le prestazioni eseguite da personale privo dei titoli o delle abilitazioni richieste;
- le sanzioni penali e amministrative, sempre personali;
- i danni informatici e la perdita di dati sanitari, per cui serve una specifica copertura cyber;
- le attività non dichiarate in fase di sottoscrizione.
Detraibilità del premio
Per una struttura sanitaria gestita in forma d'impresa o di studio professionale, il premio è un costo inerente all'attività e quindi deducibile secondo le regole del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (art. 54 del TUIR per i professionisti). Discorso diverso per il medico dipendente che stipula a titolo personale una polizza: in quel caso la disciplina è quella della detrazione del 19% prevista dall'art. 15 del TUIR per le coperture contro il rischio di colpa grave. Le due posizioni non vanno confuse: un confronto con il commercialista chiarisce il trattamento corretto.
