Indice
- Il terapista occupazionale è una professione sanitaria: RC obbligatoria
- Legge 3/2018 e Legge Gelli: il quadro normativo
- Riabilitazione dell'autonomia e ausili: gli scenari di rischio
- Domicilio e RSA: la responsabilità fuori dall'ambulatorio
- Coperture RC per il terapista occupazionale
- Ti potrebbero interessare
Il terapista occupazionale è una professione sanitaria: RC obbligatoria
Il terapista occupazionale riabilita l'autonomia: aiuta chi ha avuto un ictus a tornare a vestirsi, la persona con demenza a gestire la giornata, il bambino con disabilità a partecipare alle attività di tutti. È una professione sanitaria iscritta all'albo TSRM-PSTRP, e per questo la RC professionale del terapista occupazionale è obbligatoria. Non conta se lavori in un centro, in una cooperativa o come libero professionista a domicilio: l'iscrizione all'ordine porta con sé l'obbligo di copertura e la responsabilità personale per i danni causati durante il trattamento.
Legge 3/2018 e Legge Gelli: il quadro normativo
La Legge 3/2018 ha istituito gli ordini delle professioni sanitarie, quello dei TSRM-PSTRP compreso, e ha reso l'iscrizione condizione per esercitare. Per l'attività in ambito sanitario l'obbligo assicurativo è ribadito dalla Legge 24/2017 (Gelli-Bianco). Il perimetro è più ampio di quanto sembri: rientra la riabilitazione ma anche la valutazione ambientale, la prescrizione di ausili e l'addestramento del caregiver. Chi vuole capire come si costruisce una polizza per queste figure può partire dall'inquadramento generale della RC professionale.
Riabilitazione dell'autonomia e ausili: gli scenari di rischio
La sfera più esposta è quella degli ausili e degli adattamenti. Consigliare una carrozzina non idonea, un montascale mal dimensionato o una modifica dell'ambiente domestico che poi si rivela pericolosa può causare una caduta e un danno serio, specie su pazienti anziani. C'è poi il training sulle attività quotidiane: far esercitare una persona fragile in cucina, sotto la doccia, sulle scale, significa esporla — e esporsi — a un rischio concreto. Una manovra sbagliata durante il trasferimento letto-carrozzina, e la contestazione arriva. La polizza deve coprire tanto l'atto riabilitativo quanto la consulenza tecnica sull'ausilio.
Domicilio e RSA: la responsabilità fuori dall'ambulatorio
Buona parte del lavoro non avviene in uno studio attrezzato ma a casa del paziente o dentro una RSA. E lì il contesto lo controlli poco: pavimenti scivolosi, tappeti, illuminazione scarsa, altri operatori che entrano ed escono. Se durante una seduta domiciliare la persona cade, la prima domanda che ti viene rivolta è se hai valutato correttamente l'ambiente. Il confine con il fisioterapista e con l'logopedista va tenuto chiaro: obiettivi diversi, responsabilità diverse. Verifica che la copertura valga espressamente per l'attività a domicilio e in struttura, non solo per l'ambulatorio.
