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RC Professionale8 luglio 2026

Legge Gelli-Bianco: Cosa Cambia per Medici e Sanitari | 2026

La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) e l'obbligo assicurativo per medici, infermieri e sanitari: cosa prevede, come funziona e cosa cambia nel 2026.

Legge Gelli-Bianco: Cosa Cambia per Medici e Sanitari | 2026

Indice

La Legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017 n. 24) ha riscritto le regole della responsabilita sanitaria in Italia. Per medici, infermieri, fisioterapisti e tutte le professioni sanitarie l'impatto e stato concreto: nuovi obblighi assicurativi, una distinzione netta tra colpa grave e colpa lieve in sede penale, e l'introduzione dell'azione diretta del paziente verso la compagnia. Vediamo punto per punto cosa prevede e cosa cambia nel 2026.

Legge Gelli-Bianco: cosa dice e a chi si applica

La L. 24/2017 si intitola "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche in materia di responsabilita professionale degli esercenti le professioni sanitarie". Il titolo e lungo, ma il contenuto e chiaro: definisce chi risponde, come risponde e con quale copertura.

Il perimetro di applicazione comprende tutti gli esercenti le professioni sanitarie. Non solo medici chirurghi e odontoiatri, ma anche infermieri, fisioterapisti, ostetriche, logopedisti, tecnici di radiologia, dietisti, igienisti dentali, psicologi e tutte le figure il cui esercizio professionale e regolamentato dal D.Lgs 502/1992 e successive modifiche.

Due sono i capisaldi: l'obbligo assicurativo (art. 10) e la responsabilita penale del professionista sanitario (art. 6, che ha introdotto l'art. 590-sexies nel Codice Penale).

Obbligo assicurativo per le strutture sanitarie

L'art. 10 della L. 24/2017 impone alle strutture sanitarie e sociosanitarie — pubbliche e private — di dotarsi di copertura assicurativa o di forme equivalenti di garanzia (come le cosiddette "autoassicurazioni" mediante accantonamenti). La struttura e responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del Codice Civile, cioe per responsabilita contrattuale.

Questo significa che il paziente, quando subisce un danno in una struttura, puo rivalersi direttamente sulla struttura stessa. La struttura, a sua volta, puo esercitare la rivalsa sul professionista — ma solo in caso di colpa grave (e qui entra in gioco la distinzione che vedremo tra poco).

Il DM 232/2023 (Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) disciplina nel dettaglio i requisiti minimi delle polizze per le strutture sanitarie. Se confermato nella sua applicazione senza ulteriori proroghe, il decreto fissa i massimali minimi in funzione della tipologia di struttura, del volume dei ricoveri e della complessita delle prestazioni erogate. Al momento della stesura di questo articolo, l'effettiva entrata in vigore di tutte le disposizioni attuative e confermata: i decreti attuativi sono pienamente operativi dal 16 marzo 2026.

Obbligo assicurativo per medici e professionisti sanitari

Oltre alle strutture, la Gelli-Bianco impone l'obbligo assicurativo al singolo professionista sanitario. Questo vale in due scenari distinti:

Il libero professionista — chi opera in regime di libera professione (nello studio privato, in regime intramoenia o in convenzione) deve avere una polizza RC professionale propria. Il massimale di riferimento indicato dalla normativa e di almeno 1 milione di euro per sinistro, anche se per specializzazioni ad alto rischio (chirurgia, ortopedia, ginecologia) la prassi di mercato consiglia massimali significativamente piu alti.

Il dipendente — il medico o l'infermiere dipendente di una struttura pubblica o privata e coperto dalla struttura stessa per la responsabilita ordinaria. Ma in caso di colpa grave — il tema piu dibattuto — la struttura (o la sua compagnia) puo esercitare l'azione di rivalsa. Ed e qui che serve la copertura individuale per colpa grave, quella che protegge il patrimonio personale del professionista. Per capire il meccanismo: assicurazione colpa grave medici.

Colpa grave e colpa lieve: la distinzione che cambia tutto

L'art. 6 della L. 24/2017 ha inserito nel Codice Penale l'art. 590-sexies, che ha modificato il quadro della responsabilita penale del sanitario. Il principio: se il professionista ha rispettato le raccomandazioni delle linee guida (pubblicate nel Sistema Nazionale Linee Guida dell'ISS) e le buone pratiche clinico-assistenziali, la punibilita e esclusa in caso di imperizia.

La distinzione tra colpa grave e colpa lieve non e accademica. Ha conseguenze molto pratiche.

Colpa lieve: il professionista ha commesso un errore, ma si e attenuto alle linee guida e il caso presentava difficolta oggettive. La responsabilita penale puo essere esclusa. Sul piano civile, la struttura risponde comunque verso il paziente (responsabilita contrattuale), ma la rivalsa sul dipendente e limitata.

Colpa grave: il professionista ha agito con negligenza marcata, ignorando le linee guida o compiendo errori grossolani. Qui la responsabilita penale resta piena e la rivalsa della struttura puo colpire il patrimonio personale del sanitario, senza limiti particolari.

In pratica, un chirurgo che opera il ginocchio sbagliato risponde per colpa grave. Un medico che prescrive una terapia corretta ma con un dosaggio lievemente errato — nel rispetto delle linee guida — rientra nella colpa lieve. La distanza tra i due casi e enorme, sia per le conseguenze penali sia per quelle patrimoniali.

DM 232/2023 e decreti attuativi: lo stato nel 2026

La Legge Gelli-Bianco prevedeva una serie di decreti attuativi per rendere operativo il sistema. Alcuni sono arrivati, altri hanno avuto un percorso travagliato.

Il DM 232 del 15 dicembre 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 marzo 2024) disciplina i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per i professionisti. Prevede massimali differenziati per tipologia di struttura, obblighi di copertura retroattiva e garanzie postume.

Tuttavia, l'applicazione integrale di queste disposizioni dipende da ulteriori passaggi attuativi e dalla effettiva messa a regime del Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilita sanitaria (previsto dall'art. 14 della L. 24/2017). Alla data di questo articolo, il Fondo non risulta ancora pienamente operativo.

Per il singolo professionista, il consiglio pratico resta invariato: verificare che la propria polizza sia allineata ai requisiti della L. 24/2017 e del DM 232/2023, senza attendere l'entrata a regime di tutti i meccanismi previsti dalla norma.

Massimale minimo e retroattivita per sanitari

Il massimale di riferimento per il singolo professionista sanitario e di 1 milione di euro per sinistro. Per le specializzazioni ad alto rischio medico-legale — chirurgia generale, ortopedia, ginecologia e ostetricia, anestesiologia — e buona prassi prevedere massimali piu elevati, nell'ordine dei 2-3 milioni.

La retroattivita e un tema critico per i sanitari. Le polizze RC professionali funzionano quasi sempre in regime claims made: cio che conta e la data della richiesta di risarcimento, non quella del fatto. Un errore medico puo emergere anni dopo il trattamento. Una retroattivita illimitata copre tutti i fatti pregressi; una retroattivita limitata (2, 5, 10 anni) lascia scoperto tutto cio che e avvenuto prima. Per i medici con lunga carriera, la retroattivita illimitata non e un lusso — e una necessita.

Allo stesso modo, la garanzia postuma protegge il professionista per le richieste di risarcimento che arrivano dopo la cessazione dell'attivita (pensionamento, cambio di specializzazione, interruzione della libera professione). La durata minima della garanzia postuma e fissata in almeno 10 anni dall'art. 11 della L. 24/2017, con dettagli attuativi rimandati al DM 232/2023.

Infermieri, fisioterapisti, OSS: come si applica la Gelli-Bianco

La legge non distingue tra medici e altre professioni sanitarie. L'obbligo vale per tutti gli esercenti le professioni sanitarie. Ma il profilo di rischio — e quindi il costo della polizza — cambia sensibilmente.

Infermieri: la responsabilita puo derivare da errori nella somministrazione farmacologica, nella gestione delle emergenze, nella comunicazione con il medico. Un infermiere libero professionista (in crescita con il fenomeno dell'assistenza domiciliare privata) ha bisogno di una polizza individuale; un infermiere dipendente di una ASL necessita come minimo della copertura per colpa grave. Approfondimento: assicurazione infermiere.

Fisioterapisti: il rischio e legato a errori nella valutazione del paziente, nell'esecuzione delle tecniche manuali, nella gestione di pazienti fragili. Il massimale richiesto e generalmente piu contenuto rispetto a quello di un chirurgo, ma la copertura resta obbligatoria.

OSS (Operatori Socio-Sanitari): pur non essendo una professione sanitaria in senso stretto ai fini dell'iscrizione all'ordine, molti contratti di lavoro e strutture richiedono la copertura assicurativa. La Gelli-Bianco si applica indirettamente quando l'OSS opera all'interno di una struttura sanitaria — ed e la struttura a dover garantire la copertura. Per l'OSS in libera professione, la polizza e consigliata.

L'azione diretta del paziente: cosa comporta

L'art. 12 della L. 24/2017 introduce l'azione diretta: il paziente danneggiato puo agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa della struttura o del professionista, senza dover prima escutere il patrimonio del responsabile.

Questo cambia il gioco per le compagnie — e di riflesso per il mercato delle polizze sanitarie. L'azione diretta aumenta la probabilita che la compagnia venga chiamata in causa e, di conseguenza, incide sulla tariffazione. E uno dei motivi per cui, dopo il 2017, il mercato delle polizze RC sanitarie ha attraversato una fase di restrizione: alcune compagnie si sono ritirate dal segmento, i premi sono saliti, e trovare copertura e diventato piu difficile per le specializzazioni ad alto rischio.

Per il professionista, l'azione diretta rende ancora piu importante avere una polizza adeguata. Senza copertura, il paziente ha comunque l'azione ordinaria verso il professionista — ma quest'ultimo si trova ad affrontare il contenzioso senza il supporto tecnico e legale della compagnia.

Come scegliere la polizza giusta dopo la Gelli-Bianco

Quattro aspetti su cui concentrarsi, in ordine di importanza.

Il massimale: almeno 1 milione per un medico di base, 2-3 milioni per le specialita chirurgiche. Valutare la propria esposizione reale: quanti pazienti, che tipo di prestazioni, quanto rischio.

La retroattivita: illimitata quando possibile, specialmente per chi ha una carriera alle spalle. La differenza di premio tra una retroattivita a 5 anni e una illimitata e spesso contenuta — ma il divario in caso di sinistro e enorme.

La garanzia postuma: almeno 10 anni (come previsto dal DM 232/2023). Chi sta per andare in pensione deve verificarla con attenzione.

La copertura per colpa grave: indispensabile per i dipendenti. La struttura copre la responsabilita ordinaria, il dipendente copre la colpa grave con la propria polizza. Non e un doppione — sono due rischi diversi.

Per confrontare le opzioni sul tuo profilo specifico: assicurazione medico. Per la copertura specifica della colpa grave: RC colpa grave medici.

Polizze trattate in questo articolo

Pagina revisionata da Giorgio Campagnano — Founder & Broker assicurativo, iscritto al RUI sez. B n. B000444488.

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