RC Professionale8 luglio 2026
DPR 137/2012 Art. 5: Come CNI, CNAPPC e CNGeGL Applicano l'Obbligo
DPR 137/2012 art. 5: testo della norma, indicazioni CNI per ingegneri, CNAPPC per architetti, CNGeGL per geometri. Art. 1669 c.c., STP e calcolo massimali.

Indice
- DPR 137/2012 art. 5: cosa dice esattamente la norma
- A quali professioni tecniche si applica l'obbligo
- Obbligo assicurazione ingegneri: cosa chiede il CNI
- Obbligo per architetti: le indicazioni del CNAPPC
- Geometri, periti, agronomi e geologi: stesso obbligo, rischi diversi
- Massimali: come calcolarli per le professioni tecniche
- Sanzioni per inadempimento
- Come scegliere massimale e compagnia
Il DPR 137/2012 e la norma che ha reso obbligatoria la RC professionale per tutte le professioni regolamentate. Per ingegneri, architetti, geometri e le altre professioni tecniche l'impatto e stato diretto: dal 15 agosto 2012 (data di entrata in vigore) non si puo esercitare senza una polizza a copertura dei danni causati al cliente. Questa guida spiega cosa prevede l'articolo 5, come gli ordini hanno declinato l'obbligo e come scegliere massimale e compagnia nel 2026.
DPR 137/2012 art. 5: cosa dice esattamente la norma
Il testo dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 e breve e diretto. Prevede che il professionista sia tenuto a stipulare — anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali — idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita professionale. La polizza deve coprire anche le attivita di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
Due obblighi in uno, a ben guardare. Il primo: avere la polizza. Il secondo: rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
Nella pratica, questo si traduce in una riga nel contratto di incarico o nella lettera di affidamento: "Il professionista dichiara di essere assicurato con polizza n. [numero] presso [compagnia], massimale euro [importo]". Chi non lo fa viola la norma due volte — sia perche non ha la polizza, sia perche non ne ha comunicato gli estremi.
Il DPR 137/2012 non fissa un massimale minimo numerico. Usa la formula "idonea assicurazione", delegando la calibrazione al professionista e — di fatto — agli ordini professionali.
A quali professioni tecniche si applica l'obbligo
L'art. 5 si applica a tutti i professionisti iscritti a ordini e collegi. Per le professioni tecniche, questo significa:
- Ingegneri (iscritti all'Ordine degli Ingegneri, sezione A e sezione B)
- Architetti (iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori)
- Geometri (iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati)
- Periti industriali (iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati)
- Agronomi e forestali (iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali)
- Geologi (iscritti all'Ordine dei Geologi)
- Chimici e fisici (iscritti all'Ordine dei Chimici e dei Fisici)
L'obbligo vale sia per il libero professionista con studio individuale, sia per il socio di uno studio associato o di una societa tra professionisti (STP). Per le STP, la polizza puo essere stipulata dalla societa stessa, purche copra l'attivita di tutti i soci professionisti.
Un caso che genera confusione: l'ingegnere dipendente di un'azienda privata. Se l'ingegnere firma progetti a titolo personale (come direttore dei lavori, ad esempio), l'obbligo assicurativo resta in capo a lui. Se svolge attivita esclusivamente come dipendente, senza firmare atti professionali in proprio, il DPR 137 non lo riguarda direttamente — ma molti ordini provinciali richiedono comunque la copertura come condizione per il mantenimento dell'iscrizione.
Obbligo assicurazione ingegneri: cosa chiede il CNI
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha accompagnato l'entrata in vigore del DPR 137/2012 con linee guida e circolari interpretative. La posizione del CNI e chiara: l'obbligo non e un adempimento formale ma una protezione sostanziale, sia per il cliente sia per il professionista.
Le indicazioni del CNI sui massimali, pur non avendo forza di legge, rappresentano il riferimento di settore. La raccomandazione e di parametrare il massimale a tre variabili: il fatturato annuo, la tipologia prevalente di incarichi (progettazione strutturale, direzione lavori, consulenza, collaudi) e il valore medio delle opere seguite.
Un ingegnere che firma il progetto strutturale di un edificio residenziale da 2 milioni di euro non puo avere un massimale da 250.000 euro. Se il progetto ha un vizio e l'edificio riporta danni, le richieste di risarcimento possono facilmente superare il valore stesso dell'opera. Il CNI suggerisce, come orientamento, un massimale pari ad almeno una volta il fatturato annuo per attivita a rischio medio, e multipli superiori per attivita a rischio alto (progettazione strutturale, direzione lavori su cantieri complessi).
Il CNI ha anche negoziato convenzioni assicurative nazionali con compagnie del mercato, accessibili agli iscritti a condizioni agevolate. Verificare presso il proprio ordine provinciale le convenzioni attive.
Approfondimento sulla copertura: assicurazione ingegnere. Per il quadro normativo completo: quadro normativo responsabilita ingegnere.
Obbligo per architetti: le indicazioni del CNAPPC
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha una posizione altrettanto netta. L'architetto che esercita senza polizza RC rischia il procedimento disciplinare e, in caso di sinistro, l'aggressione del proprio patrimonio personale.
Il profilo di rischio dell'architetto presenta caratteristiche specifiche. Oltre alla progettazione — dove il rischio e simile a quello dell'ingegnere — l'architetto e spesso coinvolto nella direzione artistica, nel coordinamento con le imprese esecutrici, nella gestione delle varianti in corso d'opera. Ogni momento decisionale e una potenziale fonte di responsabilita.
Un aspetto che distingue gli architetti: la responsabilita per vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1669 del Codice Civile si estende a 10 anni dal compimento dell'opera. Questo significa che un errore progettuale puo emergere quasi un decennio dopo. La retroattivita della polizza, qui, non e un accessorio — e il cuore della copertura.
Il CNAPPC ha stipulato convenzioni nazionali e regionali per agevolare l'accesso alla copertura. Alcuni ordini provinciali hanno reso la presentazione della polizza una condizione per il rilascio del timbro professionale.
Per le coperture specifiche: assicurazione architetto. Per un confronto tra professioni tecniche: competenze ingegneri, architetti e geometri.
Geometri, periti, agronomi e geologi: stesso obbligo, rischi diversi
L'obbligo del DPR 137/2012 e identico per tutte le professioni regolamentate, ma il profilo di rischio varia sensibilmente.
Geometri: il Collegio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) ha integrato l'obbligo del DPR con circolari interne particolarmente stringenti. Il geometra opera spesso su pratiche catastali, compravendite, direzione lavori di piccoli cantieri — attivita ad alta frequenza e rischio unitario moderato. Il massimale consigliato per un geometra con fatturato fino a 50.000 euro parte da 250.000-500.000 euro. Per chi segue la direzione lavori su ristrutturazioni residenziali, il massimale dovrebbe salire. Per le coperture: assicurazione geometra.
Periti industriali: profilo analogo ai geometri per le attivita tecniche di base, ma con possibili estensioni verso l'ambito impiantistico e industriale dove i danni potenziali sono piu elevati.
Agronomi e forestali: il rischio e legato alla consulenza su colture, piani di gestione forestale, valutazioni di impatto ambientale. I danni possono essere sia patrimoniali (perdita di raccolto per consulenza errata) sia ambientali (con possibile responsabilita ai sensi del D.Lgs 152/2006).
Geologi: le relazioni geologiche e geotecniche sono alla base di ogni progetto edilizio. Un errore nella caratterizzazione del terreno puo avere conseguenze strutturali gravi. Il massimale va calibrato sul valore delle opere per cui si rilasciano le relazioni.
Massimali: come calcolarli per le professioni tecniche
Il DPR 137/2012 parla di "idonea assicurazione" senza fissare importi. Questo lascia la responsabilita della calibrazione al professionista. Una responsabilita che non va presa alla leggera.
Il metodo piu solido per determinare il massimale parte da tre domande:
Qual e il valore massimo di un singolo incarico che gestisci? Se segui la progettazione di un edificio da 3 milioni di euro, il massimale deve coprire almeno quel valore. Un danno strutturale puo facilmente raggiungere il costo di ricostruzione dell'opera.
Quanti incarichi gestisci contemporaneamente? Il massimale per sinistro e diverso dal massimale aggregato annuo. Con 10 incarichi aperti, serve un aggregato che tenga conto del rischio cumulato.
Qual e la tipologia di attivita prevalente? La consulenza pura genera rischi patrimoniali (perdite economiche del cliente per cattiva consulenza). La progettazione genera rischi anche fisici (danni a persone per vizi dell'opera). La direzione lavori cumula entrambi.
Un ordine di grandezza per le professioni tecniche nel 2026: per un professionista con fatturato intorno ai 50.000-80.000 euro e incarichi di media complessita, un massimale di 500.000-1.000.000 euro per sinistro e un punto di partenza ragionevole. Per chi firma progetti strutturali o direzione lavori su opere rilevanti, 1-3 milioni.
Sanzioni per inadempimento
Chi esercita senza polizza rischia il procedimento disciplinare dell'ordine, dalla censura alla sospensione. Guida completa alle sanzioni e all'obbligo per tutte le professioni: obbligo RC professionale 2026.
Come scegliere massimale e compagnia
Oltre al massimale — di cui abbiamo gia parlato — ci sono altri elementi che fanno la differenza tra una polizza adeguata e una sulla carta.
Retroattivita: per le professioni tecniche e ancora piu critica che per altre categorie. L'art. 1669 del Codice Civile prevede una responsabilita decennale per rovina e difetti gravi delle opere. Un vizio di progettazione puo manifestarsi 8 anni dopo il completamento dei lavori. Senza retroattivita adeguata, quel sinistro non e coperto. Consiglio: retroattivita illimitata, o quantomeno pari agli anni di attivita.
Attivita accessorie coperte: molti professionisti tecnici svolgono anche attivita di coordinamento per la sicurezza (CSP/CSE), certificazione energetica, perizie estimative, CTU per il tribunale. Verificare che la polizza copra tutte le attivita effettivamente svolte, non solo la professione "principale".
Convenzioni di ordine vs mercato libero: le convenzioni negoziate dagli ordini offrono spesso condizioni competitive, soprattutto per i professionisti con profilo standard. Per profili piu complessi (studi associati, STP, attivita miste) puo valere la pena confrontare anche il mercato libero tramite un broker.
Franchigia e scoperto: una franchigia alta abbassa il premio ma lascia a carico del professionista i primi migliaia di euro di ogni sinistro. Per incarichi a basso valore unitario ma alta frequenza — pensiamo alle pratiche catastali di un geometra — una franchigia troppo alta vanifica la copertura sui sinistri piu comuni.
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