Infortunio in Itinere: che cos’è e Come Funziona

Data pubblicazione: 2017-09-22
Tempo di lettura stimato: 5 minuti
Infortunio in Itinere: che cos’è e Come Funziona

Infortunio in itinere, che cos’è e come funziona: le informazioni di base

Indice

Sai che cos’è l’infortunio in itinere? Ecco una guida pratica su cosa fare in caso di incidente o infortunio nel tragitto casa-lavoro e ritorno.

Il risarcimento danni dell’infortunio in itinere

Hai subito un infortunio durante il viaggio tra casa e lavoro e vuoi sapere se hai diritto a un indennizzo?

Per prima cosa dovrai verificare se sussistono i presupposti per il risarcimento danni dell’infortunio in itinere. Quest’ultimo, infatti, è tutelato solo a particolari condizioni.

Anzitutto devono sussistere la finalità lavorativa e l’abitualità del percorso effettuato dal lavoratore per muoversi tra l’abitazione e il luogo di lavoro. In assenza di un servizio di mensa aziendale, la definizione può comprendere anche il tragitto effettuato per raggiungere il luogo abituale di consumazione dei pasti.

Il concetto di infortunio in itinere comprende anche fattispecie più particolari, come le lesioni patite dal lavoratore a causa di uno scippo subito nel tragitto casa-azienda. Nel caso il lavoratore intrattenga più rapporti di lavoro, o effettui una deviazione al percorso abituale su richiesta del datore di lavoro stesso, il diritto al risarcimento sarà ugualmente garantito.

La legge sull’infortunio in itinere

La legge non contempla il diritto al risarcimento qualora si verifichi il cosiddetto rischio elettivo: ovvero, nell’ipotesi che la situazione di pericolo e le conseguenti lesioni siano frutto di un comportamento arbitrario del lavoratore.

Il rischio elettivo è inteso come un comportamento contrario al buon senso e dettato da scelte personali.

Tra queste, rientra anche la scelta di avvalersi dell’auto per recarsi al lavoro nonostante la zona sia ben servita dai mezzi pubblici e il servizio consenta di raggiungere agevolmente e in perfetto orario la sede di lavoro.

Anche l’utilizzo di sostanze alcoliche e l’assunzione non terapeutica di psicofarmaci e stupefacenti comportano l’esclusione dall’indennizzo.

Il risarcimento spetta invece in caso di deviazioni al normale tragitto effettuate per cause di forza maggiore. Queste ultime includono ad esempio i guasti meccanici, ma anche le soste e i percorsi alternativi effettuati per accompagnare i figli a scuola o per prestare soccorso a vittime di incidente stradale.

Infortunio in itinere con mezzo proprio

In linea generale l’indennizzo scatta solo nell’eventualità che la distanza casa-lavoro sia coperta a piedi o tramite i mezzi pubblici.

Chi si reca al lavoro con la propria auto o con lo scooter non è, in altre parole, soggetto a tutela. Questo è vero in linea di massima perché la valutazione viene fatta caso per caso ed esistono particolari eccezioni che giustificano l’uso del mezzo privato.

Quest’ultimo è consentito qualora il lavoratore non possa accedere ai mezzi pubblici per recarsi sul luogo di lavoro, o qualora i collegamenti pubblici comportino ritardi o disagi eccessivi nel raggiungimento della sede lavorativa.

Ad esempio, la necessità di percorrere un lungo percorso a piedi dalla fermata del mezzo pubblico alla sede aziendale può rappresentare un motivo valido per avvalersi dell’auto.

In sintesi, l’infortunio in itinere con mezzo proprio è contemplato qualora l’uso della vettura privata sia dettata da particolari esigenze lavorative, o qualora la zona non sia sufficientemente servita dai mezzi pubblici.

Di recente, l’assicurazione per l’infortunio è stata estesa anche ai lavoratori che utilizzano la bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro.

Quest’ultima è stata equiparata di fatto al percorso a piedi o all’uso del mezzo pubblico ai fini del risarcimento.

 Infortunio in itinere: cosa fare?

Cosa bisogna fare nell’eventualità che si verifichi un infortunio in itinere?

Prima di tutto è necessario comunicare con prontezza l’infortunio al proprio datore di lavoro, anche in caso di lesioni di lieve entità.

È possibile rivolgersi al proprio medico curante o, in caso di infortuni più gravi, al più vicino Pronto soccorso. In alternativa il lavoratore può farsi visitare dal medico dell’azienda se presente sul luogo di lavoro.

A seguito della visita, il medico dovrà rilasciare il certificato medico contenente la diagnosi e i giorni di inabilità temporanea. Quest’ultimo dovrà essere trasmesso tempestivamente all’istituto assicuratore.

Se il lavoratore non denuncia prontamente l’infortunio, perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni intercorsi tra l’evento e la comunicazione dello stesso.

Bisognerà quindi fornire il numero identificativo del certificato, i giorni di prognosi e la data di rilascio del certificato al proprio datore di lavoro.

Quest’ultimo è tenuto a comunicare l’infortunio entro due giorni dal momento in cui gli vengono comunicati i riferimenti del certificato.

Qualora ciò non dovesse avvenire, il lavoratore può recarsi presso la sede dell’ente assicuratore con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente e denunciare in autonomia l’infortunio.

Se, dopo essere rientrato al lavoro, il lavoratore si sente male come conseguenza dell’infortunio subito, dovrà rivolgersi nuovamente al medico e il nuovo certificato dovrà specificare la Riammissione in temporanea, ovvero una ricaduta a seguito dell’infortunio.

Artigiani e soci titolari hanno due giorni di tempo dal rilascio del certificato medico per denunciare l’infortunio.

Qualora impossibilitato a effettuare la denuncia nei termini di legge, il lavoratore autonomo dovrà provvedere tempestivamente a trasmettere l’apposito modulo di denuncia per non perdere il diritto all’indennità.