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Assicurazione RC Consulente Privacy GDPR: cos'è e come funziona?

Il tuo cliente ti paga per metterlo in regola col GDPR. Se l'adeguamento è carente e il Garante gli notifica una sanzione — che il Regolamento (UE) 2016/679 spinge fino al 4% del fatturato globale — la prima domanda dell'azienda è: chi mi ha seguito? Quella domanda arriva a te, consulente privacy esterno. La polizza RC professionale per il consulente GDPR serve a proteggere il tuo patrimonio dal danno economico che un errore di consulenza in materia di protezione dati può ribaltare sul committente.

Consulente privacy non è DPO: la distinzione che cambia la polizza

È il punto che confonde di più, e vale la pena chiarirlo subito. Il DPO (Data Protection Officer) è una figura nominata dal titolare ai sensi degli artt. 37-39 del GDPR, con compiti di sorveglianza e un regime di responsabilità suo. Il consulente privacy esterno è un'altra cosa: progetta e implementa l'adeguamento — registro dei trattamenti, informative, DPIA, procedure — e risponde della qualità di quel lavoro. Puoi essere l'uno, l'altro o entrambi, ma la responsabilità contrattuale del consulente che costruisce l'impianto è distinta da quella del DPO che vigila. Questa pagina copre il primo cappello.

Gli scenari di sinistro tipici

La garanzia interviene sul danno patrimoniale subito dal cliente per un tuo errore, un'omissione o una negligenza nell'incarico di data protection. Quello che vediamo più spesso:

  • un adeguamento GDPR incompleto — base giuridica sbagliata, consensi raccolti male, informative non conformi — che porta a un'ispezione e a una sanzione del Garante;
  • una DPIA (valutazione d'impatto) carente o non svolta dove era dovuta ai sensi dell'art. 35, con il trattamento ad alto rischio partito comunque;
  • un registro dei trattamenti incompleto o un parere errato su un trasferimento di dati extra-UE, contestato in sede ispettiva;
  • una procedura di data breach progettata male, per cui il cliente non notifica nei 72 ore previste dall'art. 33 e si vede aggravare la posizione;
  • un DPA (accordo con i responsabili esterni) redatto in modo carente, che espone il titolare nella catena dei fornitori.

Il dolo resta escluso: se l'errore è consapevole, nessuna polizza paga. Ed è bene ricordare che la sanzione amministrativa comminata direttamente a te come consulente non è assicurabile per legge — ciò che la polizza copre è il danno che il tuo errore fa ricadere sul cliente, e la tua difesa.

Obbligo, massimale, regime

Il consulente privacy non ha un obbligo assicurativo di legge: non esiste un albo dei consulenti GDPR, quindi non si applica l'art. 5 del DPR 137/2012. Nella pratica la polizza è un requisito commerciale — le aziende affidano l'adeguamento a chi è coperto, e nei contratti con la PA la richiesta è frequente. Sul massimale il riferimento è l'entità delle sanzioni GDPR, non la parcella: chi segue aziende con trattamenti massivi (sanità, marketing, piattaforme) espone cifre alte. Vale il regime claims made, con retroattività — un adeguamento fatto oggi può essere contestato all'ispezione di due anni dopo — e postuma. Premio deducibile dal reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR). Vedi anche la nostra pagina sulla RC professionale e quella per il consulente di cyber security, spesso complementare a chi tratta protezione dati e sicurezza insieme.