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Assicurazione RC Professionale Giornalisti Pubblicisti: cos'è e come funziona?

Scrivi un'inchiesta, citi un nome, riporti una circostanza che credi documentata. Mesi dopo arriva una lettera dell'avvocato di chi si sente diffamato, con la richiesta di risarcimento e la diffida a rettificare. È lo scenario che ogni giornalista pubblicista conosce: il rischio non sta nelle macchine o nei cantieri, sta nelle parole. La polizza RC professionale per giornalisti pubblicisti serve a coprire i danni patrimoniali che un tuo articolo, post o servizio può causare a terzi, comprese le spese legali per difenderti.

L'assicurazione professionale per il giornalista pubblicista è obbligatoria?

Il pubblicista è iscritto all'Ordine dei Giornalisti, ma per questa figura non esiste un obbligo di legge generalizzato di stipulare la RC professionale come accade, per esempio, per avvocati o ingegneri. La copertura resta quindi, in linea di principio, volontaria. Diventa però molto spesso un requisito di fatto: testate, editori e committenti la richiedono nei contratti di collaborazione, e chi lavora come freelance senza un editore alle spalle — il caso più tipico del pubblicista — risponde in proprio. In quel caso, senza polizza, un'unica causa per diffamazione può pesare per anni.

Cosa copre la polizza RC professionale del giornalista pubblicista

La garanzia interviene quando, nell'esercizio dell'attività giornalistica, provochi un danno a un terzo. I casi tipici, tutt'altro che astratti per chi pubblica:

  • la richiesta di risarcimento per diffamazione a mezzo stampa o tramite testata online, quando un articolo viene ritenuto lesivo dell'onore o della reputazione di una persona;
  • i danni collegati a una richiesta di rettifica non gestita correttamente, o alla pubblicazione di una notizia poi rivelatasi inesatta;
  • la violazione della privacy o il trattamento improprio di dati personali in un servizio o in un'inchiesta;
  • l'uso non autorizzato di immagini o contenuti di terzi a corredo di un pezzo.

La copertura risarcisce, nei limiti di polizza, il danno per cui sei chiamato a rispondere come civilmente responsabile e in genere comprende le spese legali di resistenza, voce decisiva in questo mestiere, perché il costo della difesa in una causa per diffamazione può superare l'importo stesso del risarcimento. Restano escluse, di norma, le condotte dolose — la diffamazione commessa con la consapevolezza della falsità della notizia — e le sanzioni penali, che per loro natura non sono assicurabili. La polizza copre il profilo civile della responsabilità, non quello penale. Conviene leggere bene questa distinzione nelle condizioni, perché orienta cosa puoi davvero aspettarti dalla garanzia.

Quanto costa la polizza e quale massimale scegliere

Il premio di una RC professionale per giornalista pubblicista si colloca, per le posizioni individuali, in un intervallo orientativo che va da circa 120 a 350 euro l'anno. A spostare la cifra sono soprattutto il massimale, il volume di pubblicazioni, l'eventuale attività di inchiesta o cronaca giudiziaria (più esposta a contenziosi) e il fatturato dichiarato. Non esiste un massimale minimo fissato per legge per questa figura: la scelta è libera. La raccomandazione di MioAssicuratore — che resta una raccomandazione, non un obbligo — è di orientarsi verso almeno 500.000 euro per sinistro, salendo a 1 milione per chi fa inchieste, cronaca giudiziaria o pubblica con continuità su grandi testate, dove una singola causa può raggiungere importi rilevanti.

Claims made, retroattività e postuma

Le polizze RC professionali per giornalisti sono in regime claims made: rispondono alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante la vigenza della copertura, anche per articoli pubblicati prima, purché rientrino nella retroattività prevista in contratto. Per chi scrive da anni questo punto è cruciale: una querela per un pezzo di tre anni fa è uno scenario realistico, e senza una retroattività adeguata resteresti scoperto proprio sul tuo archivio. Valuta anche la garanzia postuma, che copre le richieste in arrivo dopo la cessazione dell'attività per fatti del periodo assicurato. Sono dettagli tecnici, ma in questo mestiere fanno la differenza tra essere protetto e non esserlo.

Sul piano fiscale, il premio della RC professionale è di norma deducibile come spesa inerente per chi esercita in forma autonoma con partita IVA (art. 54 TUIR); per chi invece è lavoratore dipendente la logica cambia e si parla semmai di detrazione al 19% (art. 15 TUIR). Conviene confrontarsi con il proprio commercialista in base alla propria posizione. Se vuoi una stima sulla tua situazione, calcola il preventivo online oppure confronta le coperture pensate per i liberi professionisti.