Indice

Assicurazione RC Informatore Scientifico del Farmaco: cos'è e come funziona?

L'informatore scientifico del farmaco vive di una cosa sola: la parola data al medico. Presenta un farmaco, ne illustra indicazioni, posologia, controindicazioni, e lo fa sulla base di ciò che l'azienda ha autorizzato a dire. Il suo lavoro è tutto dentro l'informazione — e l'informazione, quando riguarda un farmaco, è un terreno dove un passo fuori riga ha conseguenze reali sul paziente finale. La polizza RC professionale per l'informatore scientifico (ISF) copre il danno patrimoniale che nasce da un'informazione errata, incompleta o non conforme resa nell'esercizio dell'attività. Per il quadro generale delle coperture professionali è utile la pagina sulla RC professionale.

Cosa regola il D.Lgs. 219/2006 e perché ti riguarda

L'attività dell'ISF è disciplinata dal D.Lgs. 219/2006, il codice dei medicinali per uso umano, che stabilisce regole precise su come un farmaco può essere presentato al medico: l'informazione deve essere conforme al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), non può eccedere le indicazioni autorizzate, non può indurre a un uso improprio. La norma delinea anche la posizione dell'informatore rispetto all'azienda farmaceutica per cui opera. È un quadro che rende l'errore informativo non una questione di stile, ma di responsabilità: dire qualcosa che l'RCP non prevede è, di per sé, un rischio.

Gli scenari di sinistro tipici sul campo

La garanzia interviene sul danno patrimoniale conseguente a un errore o a un'omissione nell'attività informativa. Quelli che il mestiere porta con sé:

  • un'informazione non conforme all'RCP resa al medico, che orienta una prescrizione al di fuori delle indicazioni autorizzate;
  • la promozione, anche implicita, di un uso off-label del farmaco, con le conseguenze che ne derivano;
  • l'omissione di una controindicazione o di un'avvertenza rilevante nella presentazione del prodotto;
  • una responsabilità verso l'azienda mandante per un danno reputazionale o economico causato da una condotta informativa scorretta;
  • la gestione errata di una segnalazione di farmacovigilanza raccolta dal medico e non trasmessa come previsto.

C'è un elemento che rende questo rischio particolare, ed è il doppio fronte. L'ISF risponde verso l'azienda per cui lavora — che gli affida il proprio nome e la propria conformità — ma la catena della responsabilità può arrivare fino al paziente. Che tu sia dipendente di una casa farmaceutica o operi come agente con partita IVA cambia la forma del rapporto, non l'esistenza dell'esposizione personale. Il dolo, come sempre, resta fuori da ogni copertura.

Obbligo, massimale e regime

L'informatore scientifico non ha un obbligo assicurativo di legge: pur essendo un'attività regolata dal D.Lgs. 219/2006, non è una professione ordinistica con obbligo di polizza. Ma la copertura è di fatto attesa, in particolare da chi opera come agente autonomo e non gode della protezione contrattuale del rapporto di dipendenza. Sul massimale il criterio è l'ampiezza del portafoglio prodotti e dei medici seguiti. Vale il regime claims made, con retroattività e postuma. Se svolgi anche consulenza commerciale o di marketing per l'azienda, guarda la copertura del consulente di direzione e la Errors & Omissions; per il canale farmacia è utile la pagina del farmacista.