Serve aiuto? 06 40405339 Lun-Ven 9.00/16.00

RC Professionale15 luglio 2026

Polizza Progettista Appalti Pubblici 2026: Massimali e Regole del Nuovo Codice | MioAssicuratore

Codice Appalti D.Lgs 36/2023 e correttivo 209/2024: quali polizze RC servono a ingegneri, architetti e geometri negli appalti pubblici e come si calcolano i massimali.

Polizza Progettista Appalti Pubblici 2026: Massimali e Regole del Nuovo Codice | MioAssicuratore

Indice

Un ingegnere firma il progetto di una scuola comunale. Un architetto vince l'incarico per il recupero di un edificio storico. Un geometra segue la direzione lavori di un'opera di urbanizzazione. Tre situazioni diverse, un denominatore comune: quando il committente è la Pubblica Amministrazione, le regole sulla responsabilità civile del progettista cambiano, e conoscerle male costa la gara — o peggio, il patrimonio. Nel 2026 il Codice dei contratti pubblici è pienamente a regime, correttivo compreso, e per le professioni tecniche vale la pena fare chiarezza.

Progettare per il pubblico e un altro sport

Chi lavora solo con privati è abituato a un'unica polizza: quella di responsabilità civile professionale che l'iscrizione all'albo rende obbligatoria per le professioni tecniche. Serve, funziona, copre l'attività ordinaria. Ma è tarata su un mondo dove la controparte è un cliente qualsiasi.

Il pubblico è un'altra cosa. Qui la copertura non è solo una tutela del professionista: è un requisito della gara e una garanzia per la stazione appaltante, che con i soldi dei contribuenti pretende sicurezze precise. Il D.Lgs 36/2023, il Codice dei contratti pubblici, e il suo correttivo D.Lgs 209/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025 costruiscono un impianto dove le polizze non sono un dettaglio amministrativo ma un pezzo strutturale dell'affidamento. Sbagliare la copertura, o presentarne una insufficiente, significa restare fuori.

Le polizze richieste dal Codice dei contratti

Il Codice distingue diverse coperture a seconda della fase e del ruolo. Non esiste "la polizza degli appalti" al singolare: esiste un ventaglio di garanzie che si attivano in momenti diversi.

C'è la copertura di responsabilità civile del progettista, che risponde per errori e omissioni nel progetto affidato. C'è la garanzia legata all'incarico di verifica del progetto, che il Codice tratta in modo specifico proprio perché chi verifica assume una responsabilità autonoma rispetto a chi ha progettato. E c'è, in fase esecutiva, la polizza dell'esecutore dei lavori: l'art. 117, comma 10, del D.Lgs 36/2023 impone all'appaltatore di costituire e consegnare, prima della consegna dei lavori, una polizza che tuteli la stazione appaltante da danni materiali e da responsabilità civile verso terzi.

Per il professionista tecnico la partita si gioca soprattutto sulle prime due: progettazione e verifica. Sono le fasi in cui l'errore intellettuale — un calcolo sbagliato, una prescrizione mancante, una difformità normativa — genera un danno che può valere quanto l'opera stessa.

Come si calcolano i massimali

Qui il Codice è insolitamente esplicito, e conviene tenere i numeri a portata di mano. Per la polizza specifica limitata all'incarico di verifica del progetto, il massimale è agganciato al valore dell'opera con due scaglioni:

  • per lavori sotto la soglia comunitaria: massimale non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite massimo di 500.000 euro;
  • per lavori sopra la soglia comunitaria: massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Sono percentuali che vanno lette con attenzione, perché il "non inferiore" è un pavimento, non un tetto. Su opere importanti il massimale minimo può risultare molto alto, e la copertura deve reggerlo. Un professionista che partecipa a gare di un certo peso non può presentarsi con la stessa polizza da qualche centinaio di migliaia di euro che gli basta per l'attività privata: rischia di essere formalmente inadeguato prima ancora di entrare nel merito tecnico.

È il classico punto dove il tecnico bravo ma disattento scivola. La progettazione è impeccabile, l'offerta economica competitiva, ma la copertura assicurativa non regge i requisiti del bando. Fuori dalla gara, senza appello.

Il correttivo del 2024 e la responsabilita del progettista

Il D.Lgs 209/2024 ha messo mano a diversi aspetti, e due riguardano da vicino chi progetta.

Il primo è la responsabilità del progettista esterno. Il Codice stabilisce un principio duro: è nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista esterno. Non si può, in altre parole, scaricare contrattualmente il rischio o metterci un cappello. Anzi, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti devono prevedere in clausole espresse le prestazioni reintegrative cui il progettista è tenuto per rimediare a errori o omissioni. Tradotto: se sbagli, non solo rispondi del danno, ma devi anche rimettere le mani al progetto.

Questo alza la posta della copertura assicurativa. Una responsabilità che non si può limitare per contratto è una responsabilità che va gestita a monte, con una polizza capiente e ben scritta. La responsabilità professionale del progettista non è comprimibile con un tratto di penna: si affronta assicurandola bene.

Equo compenso e ribassi: il nodo delle gare

Il secondo intervento del correttivo tocca un tema che i tecnici conoscono fin troppo bene: i ribassi selvaggi nelle gare di progettazione e il loro scontro con l'equo compenso. Il D.Lgs 209/2024 ha ribadito l'applicazione dell'equo compenso agli incarichi di ingegneria e architettura sopra le soglie, con modalità operative che le stazioni appaltanti devono seguire nel costruire la base d'asta.

La logica è la stessa che vale in tutta la materia dei compensi professionali: un incarico pagato troppo poco è un incarico dove qualcosa si taglia, e spesso a farne le spese è proprio la qualità della copertura o l'accuratezza della verifica. Compenso adeguato e polizza solida sono due facce dello stesso rischio ben gestito. Chi vuole approfondire il quadro generale trova la nostra analisi su equo compenso e cosa cambia nel 2026.

Cosa deve fare il tecnico nel 2026

Riassumendo per chi progetta e vuole lavorare con il pubblico senza sorprese.

Prima di partecipare a una gara, leggi i requisiti assicurativi del bando come leggi le specifiche tecniche: sono un criterio di ammissione, non un contorno. Verifica che il tuo massimale regga la percentuale sul valore dell'opera, e se non regge, adegualo prima di presentare l'offerta, non dopo.

Tieni distinta la copertura ordinaria da quella richiesta per il singolo incarico pubblico: la prima ti serve per esistere come professionista, la seconda per accedere a quello specifico appalto. Non sono la stessa cosa e spesso convivono.

E ragiona sulla responsabilità che non puoi limitare: se il Codice ti vieta di scaricarla per contratto, l'unica difesa vera è una polizza costruita bene, con massimale adeguato e garanzie che coprano errori, omissioni e prestazioni reintegrative. Per capire quale soluzione è adatta al tuo profilo — ingegnere, architetto o geometra — parti dal confronto delle coperture RC professionale e valuta il massimale sul valore delle opere che segui, non su una media qualsiasi.

Polizze trattate in questo articolo

Pagina revisionata da Giorgio Campagnano — Founder & Broker assicurativo, iscritto al RUI sez. B n. B000444488.

Scegli la polizza che ti serve e ricevi un preventivo gratuito

Confronto in tempo reale con le principali compagnie. Gratis, nessun impegno.