RC Professionale15 luglio 2026
Assicurazione STP: l'Obbligo di Polizza per le Società tra Professionisti | MioAssicuratore
Le STP hanno un obbligo di RC professionale autonomo rispetto ai soci. Cosa prevede la Legge 183/2011, i requisiti per l'iscrizione all'albo e le coperture da attivare.

Indice
- La STP e un soggetto, non una somma di soci
- L'obbligo di polizza secondo la Legge 183 del 2011
- Perche le polizze dei soci non bastano
- Iscrizione all'albo: cosa controlla l'Ordine
- Le STP sanitarie e la Legge Gelli-Bianco
- Come impostare la copertura della STP
Sempre più professionisti scelgono la forma societaria: si mettono insieme, condividono studio, clienti e costi, e costituiscono una società tra professionisti. La STP semplifica l'organizzazione, ma porta con sé un obbligo che molti sottovalutano al momento della costituzione — e che poi torna a bussare, puntuale, quando l'Ordine controlla lo statuto. La società deve avere una sua polizza di responsabilità civile professionale. Non quella dei soci: la sua.
La STP e un soggetto, non una somma di soci
Il fraintendimento nasce da qui, ed è comprensibile. Il singolo professionista è abituato a pensare alla propria polizza come qualcosa di personale, legato alla sua persona e al suo albo. Quando entra in una STP, la tentazione è di ragionare per somma: siamo in tre, abbiamo tre polizze, siamo a posto.
Non funziona così, perché la legge riconosce alla STP una autonoma personalità giuridica. La società è un soggetto a sé, distinto dai soci che la compongono. E quando un cliente affida un incarico alla STP — non al singolo professionista, ma alla società — la responsabilità civile da inadempimento ricade sulla società. È lei che ha assunto l'obbligazione. È lei che deve rispondere. Ed è lei, quindi, che deve essere assicurata.
Questo cambia la prospettiva. La polizza della STP non è un doppione di quelle individuali: copre un soggetto diverso, con un patrimonio diverso, esposto a una responsabilità propria.
L'obbligo di polizza secondo la Legge 183 del 2011
La fonte normativa è precisa. L'articolo 10, comma 4, lettera c) della Legge 12 novembre 2011 n. 183 stabilisce che l'atto costitutivo della STP deve prevedere "la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale". Il regolamento attuativo è il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34, che ha reso operativa la disciplina delle società professionali.
Due parole meritano attenzione. "Atto costitutivo": l'obbligo va scritto nero su bianco nello statuto, non è sufficiente stipulare la polizza a parte. E "danni causati ai clienti dai singoli soci": la copertura deve rispondere per l'operato dei professionisti che agiscono in nome e per conto della società.
C'è poi un'estensione che nel 2026 fa discutere: il dibattito sull'applicabilità alle STP di altri obblighi assicurativi di sistema, comprese le nuove polizze catastrofali introdotte per le imprese, ha aperto interrogativi interpretativi non ancora del tutto risolti. Segno che la materia è viva e va seguita, non archiviata come un adempimento burocratico da spuntare una volta sola.
Perche le polizze dei soci non bastano
Su questo punto è intervenuto direttamente il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e la posizione è netta: l'esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli soci non fa venir meno l'obbligo per la STP di stipulare la propria copertura.
Il ragionamento regge sul piano logico. La polizza individuale del socio copre lui, persona fisica, per l'attività che svolge in proprio. Ma quando quello stesso socio lavora dentro la STP, l'incarico è della società, e la richiesta di risarcimento del cliente si dirige verso la società. Se la STP non ha una sua copertura, si crea un buco: c'è un soggetto responsabile — la società — senza assicurazione a proteggerlo.
Il risultato è che una STP ben costruita finisce spesso con un doppio livello di protezione: la polizza della società per gli incarichi svolti in forma societaria, e le eventuali coperture individuali dei soci per l'attività che ciascuno mantiene in proprio, fuori dalla STP. Non è ridondanza, sono due perimetri distinti che vanno entrambi presidiati.
Iscrizione all'albo: cosa controlla l'Ordine
Qui la teoria diventa un ostacolo molto concreto. Le STP si iscrivono in una sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine o dal Collegio di riferimento. E la verifica della previsione statutaria della polizza è uno dei controlli che l'Ordine effettua prima di procedere all'iscrizione.
Il meccanismo è semplice e implacabile: niente clausola in statuto, niente iscrizione. E se l'iscrizione manca, la società non può esercitare legittimamente l'attività professionale riservata. Non solo. La mancata sottoscrizione della polizza obbligatoria può causare la decadenza dell'iscrizione già ottenuta. Un problema che nasce come dettaglio in fase di costituzione e diventa, se trascurato, un rischio per la continuità stessa dello studio.
Il momento giusto per occuparsene, quindi, è la costituzione: quando il notaio redige l'atto e si definisce lo statuto, la clausola assicurativa va inserita e la polizza va predisposta. Rincorrerla dopo, con l'Ordine che chiede integrazioni, è la strada più stressante. Chi vuole un quadro d'insieme degli obblighi assicurativi per le diverse professioni trova nel nostro approfondimento la mappa completa.
Le STP sanitarie e la Legge Gelli-Bianco
Un capitolo a parte lo meritano le STP che operano in ambito sanitario, sempre più diffuse tra fisioterapisti, odontoiatri, psicologi e professioni sanitarie associate. Qui all'obbligo generale si somma la disciplina della Legge 24/2017, la Gelli-Bianco, che alza l'asticella dei requisiti.
Per queste realtà la copertura non può essere una polizza qualsiasi: deve rispettare requisiti minimi più stringenti, tra cui la retroattività e l'ultrattività decennale in caso di cessazione definitiva dell'attività. Significa che la STP sanitaria deve garantire copertura anche per fatti pregressi e, soprattutto, per le richieste di risarcimento che possono arrivare anni dopo la chiusura. Un tema delicato, perché in sanità i danni emergono spesso a distanza di tempo. Ne parliamo più a fondo nella guida alla Legge Gelli-Bianco per medici e sanitari.
Come impostare la copertura della STP
Mettiamo in fila le domande giuste da porsi quando si costruisce la polizza di una società tra professionisti.
Quali attività svolge davvero la STP? Il perimetro assicurato deve rispecchiare tutte le prestazioni erogate in forma societaria, comprese quelle multidisciplinari se la società riunisce professioni diverse. Un massimale adeguato al volume di affari e alla tipologia di incarichi, non un minimo simbolico. La verifica delle esclusioni, perché una STP che tratta pratiche complesse ha esposizioni che una polizza standard potrebbe non coprire.
E poi chi partecipa alla prestazione: soci professionisti, sì, ma anche collaboratori e dipendenti che materialmente contribuiscono al lavoro andrebbero ricompresi nella garanzia, per evitare che un errore commesso da chi non è socio resti scoperto. Il tema del massimale e di come leggere le condizioni vale per la STP ancora più che per il singolo, perché in gioco c'è il patrimonio della società e, indirettamente, quello dei soci.
Il consiglio di fondo è uno: trattare la polizza della STP come un pezzo dell'architettura societaria, alla pari dello statuto e della governance, non come un modulo da firmare all'ultimo. Per orientarti tra le soluzioni disponibili per la tua professione, il confronto delle coperture RC professionale è il punto da cui partire.
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