Responsabilità Medica: le Novità 2017

Data pubblicazione: 2017-09-28
Tempo di lettura stimato: 3 minuti
Responsabilità Medica: le Novità 2017

Responabilità medica e le novità del 2017 tra riforma e Corte di Cassazione

Lo scorso 17 marzo, con una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è ufficialmente entrata in vigore la riforma 2017 per la responsabilità medica che riguarda in particolar modo le "disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

Cosa significa tutto ciò? Stiamo ovviamente parlando della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario e la riforma, dunque introduce cambiamenti importanti nella giurisprudenza della responsabilità medica.

In primis, l'obiettivo della riforma è stato quello di ridurre il contenzioso in materia di malpractice, garantendo alle vittime di casi di malasanità risarcimenti adeguati in breve tempo.

In secundis è stata introdotta la responsabilità penale da parte del medico solo in caso di colpa grave, ossia dovuto a grave imperizia per mancata applicazione delle linee guida.

Responsabilità medica: quando l'assicurazione fornisce copertura anche in caso di polizza scaduta

Nei casi in cui è previsto dalla giurisprudenza che la responsabilità medica porti l'operatore sanitario o il medico stesso a contravvenire alla legge, le assicurazioni, che stipulano polizze ad hoc in questi casi, sono tenute a tener fede al contratto anche in caso di polizza scaduta.

In parole povere, esistono delle clausole inserite nelle polizze che prevedono copertura assicurativa solo nel caso in cui il medico o l'operatore ricevano una denuncia durante il periodo di operatività effettiva della polizza.

La Corte di Cassazione ha affermato con la sentenza n. 10506/2017 che nel caso di responsabilità medica il danno da condotta errata si potrebbe verificare anche successivamente al periodo di copertura assicurativa.

Le clausole quindi inserite nelle polizze secondo la Cassazione non sempre sono valide nel caso di responsabilità medica.

La mediazione nella responsabilità medica

Per quanto riguarda invece la possibilità, in caso di risarcimento danni derivante da responsabilità medica, la mediazione, disciplinata già dalla legge, ottiene un'alternativa, ossia la possibilità di proporre ad un giudice competente, un ricorso al fine di ottenere una consulenza tecnica in via preventiva che vada ad accertare il presunto illecito e a calcolare, di conseguenza, un adeguato risarcimento danni.

In questo caso, il consulente tecnico, prima di depositare la relazione ha il dovere di tentare, ove possibile, di riconciliare le parti in causa.

Per mettersi al riparo da qualsiasi brutta sorpresa, è sempre consigliabile per i medici stipulare una assicurazione professionale.

Responsabilità medica e prescrizione

Per quanto invece riguarda la prescrizione della responsabilità medica, la riforma ha stabilito che la responsabilità del medico è di natura extra contrattuale mentre quella delle strutture sanitarie è sempre contrattuale.

Questa ripartizione incide sull'onere della prova, infatti in questo modo l'azione di risarcimento danni intentata verso un medico ha un termine di prescrizione di cinque anni mentre quella verso una struttura sanitaria prevede un termine di prescrizione ordinario di dieci anni.