Acconto sulla Liquidazione del Danno

Ecco il significato di Acconto sulla Liquidazione del Danno

Con l’espressione acconto sulla liquidazione del danno si fa riferimento alla somma che il Tribunale, o più correttamente il giudice civile o il magistrato inquirente, in sede penale assegnano a titolo di risarcimento al danneggiato, in subordine alla verifica della gravità degli elementi di colpa da parte del responsabile.

Tale somma ammonta di norma ad un valore pari ai 4/5 dell’ammontare di quello che presumibilmente dovrebbe essere il danno derivante da responsabilità civile, sempre che sussistano lo stato di bisogno del danneggiato stesso e l’accertamento di gravi elementi di colpa a carico del responsabile.

Quando ci si trova nell’ambito di un procedimento penale, una volta deliberata la sentenza di condanna, l’acconto sulla liquidazione del danno viene definite provvisionale.

L’istanza per l’acconto sulla liquidazione del danno può essere richiesta tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, ma in questo secondo caso non ha una compiuta normativo; ogni caso va quindi valutato singolarmente sia alla luce della responsabilità del soggetto che ha provocato il danno che della documentazione che il danneggiato deve necessariamente presentare agli atti per richiedere l’acconto.

Sebbene l’art 147 del codice delle assicurazioni faccia riferimento allo stato di bisogno come condizione per richiede al giudice l’acconto, il legislatore intervenne nella materia per sanare la lacuna che la disciplina aveva lasciato, stabilendo una disciplina parallela a cui far riferimento nel caso in cui il danneggiato non versi in stato di bisogno.

Pertanto a partire dal 2006 la vittima di un sinistro che non versa in stato di necessità economica può comunque richiedere l’acconto sulla liquidazione del danno laddove da un accertamento sommario risultino a carico del responsabile gravi elementi di responsabilità.

In questi casi il giudice potrà provvedere, successivamente ad una apposita richiesta, all’assegnazione di un acconto di importo pari al 30% o 50% ( a seconda dei casi) del presumibile risarcimento postumo.

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