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Assicurazione RC Consulente AI: cos'è e come funziona?
Il consulente AI progetta, addestra o integra i modelli su cui il cliente automatizza decisioni e processi. Finché il sistema funziona nessuno se ne accorge; il giorno in cui sbaglia — un output errato, un'allucinazione presa per buona, un bias che nessuno aveva testato — il danno non è teorico, ricade sul committente. E il committente lo contesta a chi il sistema l'ha costruito. È un rischio nuovo, e nuovo vuol dire scoperto: le polizze RC informatiche generiche, pensate per lo sviluppo software tradizionale, quasi mai nominano l'attività di consulenza e addestramento di modelli di intelligenza artificiale. La polizza RC professionale per consulente AI si costruisce su base tecnologica (Tech Errors & Omissions) verificando che l'estensione copra davvero ciò che fai. Il punto di partenza resta la copertura per professionisti IT, da adattare a questo profilo.
Un rischio che le polizze IT tradizionali non nominano
Qui la prudenza vale più di una firma veloce. La consulenza AI è un'attività recente, e i contratti standard delle polizze software sono stati scritti quando i modelli generativi non esistevano. Prima di dare per scontata una copertura, verifica che il contratto nomini espressamente lo sviluppo, l'addestramento, il fine-tuning e l'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale — senza affidarti a un'interpretazione estensiva della voce «software». È il tipo di dettaglio che, il giorno del sinistro, decide se sei coperto o no.
Gli scenari di sinistro
La garanzia interviene sul danno patrimoniale del cliente derivante da un errore, una negligenza o un'omissione nella prestazione. Gli scenari che questo mestiere sta già producendo:
- un chatbot o assistente sviluppato per il cliente che fornisce informazioni errate ai suoi utenti finali, con reclami e danno a valle;
- un modello di scoring o di selezione con un bias non rilevato, che produce decisioni discriminatorie ed espone il cliente a contenzioso e all'intervento del Garante;
- una consulenza errata sulla classificazione del rischio ai sensi dell'AI Act, con un sistema ad alto rischio messo in produzione senza gli adempimenti previsti e la sanzione che ricade sul committente;
- un sistema agentico che esegue azioni in autonomia — ordini, prenotazioni, invii — e genera perdite operative per un comportamento non previsto.
Va detto con onestà: questa è un'area in cui il mercato assicurativo si sta ancora assestando. Le coperture esistono, ma limiti, esclusioni ed estensioni variano molto, e vanno lette caso per caso più di quanto serva per una professione consolidata. Il dolo — l'output manipolato di proposito, il modello venduto sapendolo difettoso — resta fuori da qualsiasi polizza.
AI Act e responsabilità del consulente
Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) è in vigore da agosto 2024, con applicazione scaglionata: i divieti sulle pratiche vietate dal febbraio 2025, gli obblighi per i modelli di uso generale (GPAI) dall'agosto 2025, le regole piene per i sistemi ad alto rischio tra il 2026 e il 2027. Impone obblighi di documentazione, trasparenza e gestione del rischio, e chi consiglia il cliente sulla conformità risponde se la valutazione è sbagliata. Quando il sistema tratta dati personali, la copertura va letta insieme a quella su privacy e GDPR e sulla cyber security, spesso complementari. Nessun obbligo assicurativo di legge grava sul consulente AI; il massimale si dimensiona sul valore del sistema e sulla platea di utenti finali esposti. Vale il regime claims made, con retroattività e postuma — un modello messo in produzione oggi può mostrare il suo effetto, e la contestazione, molto più tardi. Premio deducibile dal reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR).
