Negli appalti pubblici la responsabilità del tecnico è scritta nel Codice. Il D.Lgs 36/2023 — il Codice dei contratti pubblici — assegna a progettisti, direttori dei lavori, collaudatori e RUP obblighi precisi, e con essi un'esposizione economica che negli incarichi privati non ha lo stesso peso. Si aggiunge il D.Lgs 81/2008 sulla sicurezza: il coordinatore per la sicurezza risponde penalmente e civilmente degli infortuni in cantiere. Per queste figure la RC professionale non è una formalità: molte gare la pretendono come requisito di partecipazione, con massimali minimi indicati nel bando.
Questa pagina raccoglie le coperture delle professioni tecniche coinvolte negli appalti pubblici, ciascuna con la sua scheda. L'obiettivo è pratico: capire quale figura sei, cosa firmi in una gara, e quale copertura ti mette al riparo dalla rivalsa — della stazione appaltante o del committente privato.
Obblighi RC del Codice dei contratti (D.Lgs 36/2023)
Due obblighi si intrecciano. Il primo è ordinistico: ingegneri, architetti e geometri devono avere una polizza RC professionale per legge (DPR 137/2012), a prescindere dall'appalto. Il secondo nasce dal Codice: il progettista che partecipa a una gara deve garantire il progetto con una copertura specifica, e il bando fissa spesso un massimale minimo parametrato all'importo dei lavori. Senza quella polizza, l'offerta è esclusa. È il punto in cui più tecnici scoprono, all'ultimo, di avere una copertura sottodimensionata.
Le professioni tecniche negli appalti con polizza dedicata
Di seguito le figure che ruotano attorno all'appalto pubblico, dalla progettazione al collaudo. Ogni scheda ha coperture, obblighi di legge e massimali ragionati sul ruolo.
- Ingegnere — progettazione, direzione lavori e calcoli strutturali: l'esposizione più ampia del cantiere.
- Architetto — progetto, sicurezza e vizi costruttivi, sul pubblico e sul privato.
- Geometra — pratiche catastali, direzione lavori e accatastamenti negli appalti minori.
- Perito industriale — impianti, progettazione e collaudi nell'ambito delle competenze di categoria.
- Perito edile — progettazione e direzione lavori nell'edilizia di competenza.
- Geologo — relazioni geologiche e geotecniche: un errore a monte pesa su tutta l'opera.
- Coordinatore per la sicurezza (CSP/CSE) — responsabilità penale e civile sugli infortuni ex D.Lgs 81/2008.
- Certificatore energetico (APE) — attestazioni e asseverazioni energetiche, tra bonus edilizi e compravendite.
- RUP – Responsabile Unico del Progetto — la regia della stazione appaltante: tra le figure più esposte al danno erariale.
Restano fuori dall'elenco, per ora, il direttore dei lavori come figura autonoma e il collaudatore statico: entrambi rientrano di norma nelle coperture di ingegneri, architetti e geometri che ne assumono l'incarico. Se svolgi solo quel ruolo, verifica che la polizza lo dichiari esplicitamente.
Massimali e requisiti nelle gare d'appalto
La regola d'oro per chi lavora sul pubblico è leggere il bando prima di firmare la polizza, non dopo. Il capitolato indica quasi sempre il massimale minimo richiesto, a volte legato in percentuale all'importo dei lavori, e può imporre estensioni specifiche — sulla progettazione, sulla direzione lavori, sui danni a terzi in cantiere. Una copertura tarata sul lavoro privato rischia di essere insufficiente per la gara.
Due clausole valgono più del prezzo: la retroattività, perché i vizi di un'opera pubblica emergono anni dopo il collaudo, e la postuma, per chi conclude l'incarico o va in pensione mentre l'opera è ancora in garanzia. Su questi due punti si decide se la polizza regge davvero al momento del sinistro.
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