RC Professionale13 maggio 2026
Assicurazione tirocinio e stagista: chi paga davvero la polizza e quanto costa
Quando inizia un tirocinio formativo, la polizza assicurativa è obbligatoria per legge. Ma chi deve pagarla: l’azienda ospitante, l’università, il tirocinante? Vediamo cosa dice la normativa e cosa succede se la copertura manca.

Una zona grigia che ogni anno coinvolge 400.000 persone
Ogni anno in Italia, secondo le ultime rilevazioni del Ministero del Lavoro, vengono attivati oltre 400.000 tirocini, tra curricolari, extracurricolari, di inclusione sociale e di reinserimento lavorativo. Quasi mezzo milione di persone, in larga parte tra i 18 e i 30 anni, che varcano le porte di un’azienda o di uno studio professionale per imparare un mestiere. E ogni anno una percentuale (per fortuna piccola, ma non trascurabile) di questi tirocinanti subisce un infortunio o ne causa uno a terzi. È in quel momento che ci si rende conto che, intorno all’assicurazione del tirocinio, c’è una confusione normativa enorme. Chi paga la polizza? Chi è il contraente? Chi è l’assicurato? Cosa succede se la copertura manca?
Spoiler: nove imprese su dieci, quando entra un tirocinante, non hanno la minima idea di chi sia effettivamente coperto e contro cosa. E questa cosa, in caso di sinistro, si traduce in giorni di telefonate frenetiche tra azienda, soggetto promotore, INAIL e compagnia assicurativa. Vediamo di mettere ordine.
Indice
- Le due polizze obbligatorie per ogni tirocinio
- Chi paga: la regola e le sue eccezioni regione per regione
- Cosa copre l’INAIL e cosa lascia fuori
- La RC verso terzi: la parte che salva l’azienda
- Tirocinio curricolare, extracurricolare, di inclusione: cambia qualcosa?
- Quanto costa la polizza nel 2026
- Cosa succede se la copertura manca o è scaduta
Le due polizze obbligatorie per ogni tirocinio
Per ogni tirocinio attivo in Italia la normativa impone due coperture distinte. Sono diverse, hanno costi diversi, e coprono rischi diversi. Conoscere la distinzione è il primo passo per non sbagliare la documentazione di avvio.
La copertura INAIL contro gli infortuni sul lavoro tutela il tirocinante che, durante lo svolgimento del tirocinio, subisce un infortunio. È regolata dal DPR 1124/1965 e successive modifiche, e funziona esattamente come per i lavoratori dipendenti: indennità temporanea, indennizzo per danno biologico, rendita per inabilità permanente. La gestione amministrativa è dell’INAIL stessa, ma la copertura va attivata con la denuncia di inizio tirocinio.
La polizza RC verso terzi per stagista e tirocinante invece copre i danni che il tirocinante causa a persone o cose nello svolgimento dell’attività formativa. È fondamentale perchè l’INAIL non risponde di questo: se il tirocinante rompe per sbaglio un’apparecchiatura costosa, ferisce un cliente, oppure causa un sinistro auto durante una commissione, la responsabilità ricade direttamente sull’azienda ospitante a meno che non sia stata stipulata una polizza dedicata.
Errore frequentissimo: pensare che la RC verso terzi dell’azienda copra in automatico anche le condotte del tirocinante. Non è così. La polizza aziendale generalmente esclude i tirocinanti dal novero degli "assicurati", a meno che non venga espressamente estesa con una clausola specifica.
Chi paga: la regola e le sue eccezioni regione per regione
La regola base, fissata dalle linee guida nazionali in materia di tirocinio (DM 25 marzo 1998 e successivi accordi Stato-Regioni), prevede che le coperture assicurative siano a carico del soggetto promotore del tirocinio, che nella maggioranza dei casi coincide con l’ente che ha stipulato la convenzione con l’azienda.
Per i tirocini curricolari (quelli che fanno parte del piano di studi di università e scuole), il soggetto promotore è l’ente formativo, e quindi è l’università o la scuola a stipulare la polizza, normalmente a livello centrale per tutti i propri studenti.
Per i tirocini extracurricolari (quelli post-laurea o post-diploma, finalizzati all’ingresso nel mondo del lavoro), il soggetto promotore può essere il Centro per l’Impiego, un’agenzia per il lavoro, una camera di commercio, una società di formazione accreditata. Le regole cambiano regione per regione, perché la materia è di competenza regionale.
Qui inizia il bello: in alcune regioni (Lombardia, Veneto, Toscana) il costo della polizza per tirocini extracurricolari è interamente a carico del soggetto promotore, in altre (Sicilia, Campania) può essere ribaltato in parte sull’azienda ospitante, in altre ancora il soggetto promotore può chiedere un contributo al tirocinante stesso (entro limiti definiti).
L’unica cosa certa è che, nel momento in cui scoppia il sinistro, il giudice guarda alla convenzione di tirocinio e alla documentazione assicurativa. Se la convenzione dice "polizza a carico del promotore" e la polizza manca, è il promotore a rispondere. Se la convenzione non dice nulla e la polizza manca, la responsabilità si distribuisce in modo da rendere la vita complicata a tutti.
Cosa copre l’INAIL e cosa lascia fuori
L’INAIL copre, per il tirocinante, esattamente gli stessi rischi che copre per un dipendente: infortunio durante l’orario di tirocinio, infortunio in itinere (cioè durante il tragitto casa-tirocinio se effettuato con mezzo pubblico o con auto se opportuno), e malattia professionale.
Le indennità coprono:
- la temporanea: il 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno, il 75% dal 91° in poi. Per un tirocinante con indennità mensile di 500 euro, in caso di infortunio con prognosi di 30 giorni, l’INAIL eroga circa 300 euro mensili;
- l’indennizzo per danno biologico se la lesione lascia postumi permanenti tra il 6% e il 16%;
- la rendita se i postumi superano il 16%;
- le prestazioni sanitarie (cure, protesi, riabilitazione).
Quello che l’INAIL non copre è altrettanto importante: non risponde dei danni causati dal tirocinante a terzi (cioè a clienti, fornitori, dipendenti dell’azienda, terzi estranei). Non risponde dei danni a cose dell’azienda. E non risponde, in linea generale, degli infortuni che si verifichino al di fuori dell’orario di tirocinio o in pause non autorizzate.
Su questi ambiti scoperti deve intervenire la polizza RC verso terzi, e qui sta il punto delicato.
La RC verso terzi: la parte che salva l’azienda
La polizza RC verso terzi a copertura del tirocinante deve avere alcuni requisiti minimi per essere davvero utile, e prima di firmarla vale la pena verificarli puntualmente.
Massimale minimo: 1 milione di euro per sinistro è il riferimento standard, ma per settori a rischio elevato (sanità, manifatturiero, costruzioni) consigliamo almeno 2 milioni.
Operatività territoriale: deve coprire i sinistri ovunque il tirocinante svolga l’attività, comprese le trasferte se previste dal progetto formativo.
Estensione alla colpa grave: molte polizze base coprono solo la colpa lieve, lasciando scoperta la colpa grave (cioè quella negligenza marcata che spesso emerge nella valutazione del sinistro). È una clausola che va contrattata.
Inclusione dei danni morali e biologici: il danno parentale e quello biologico sono oggi voci rilevantissime delle sentenze di responsabilità civile, e una polizza che li escluda può lasciare il professionista con un buco di copertura pesante.
Tutela legale: la copertura delle spese di difesa è essenziale, soprattutto perché molti sinistri da tirocinante finiscono in procedimenti civili lunghi e costosi.
Per chi vuole approfondire le differenze tra responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale — distinzione che cambia il tipo di azione esperibile dal danneggiato — abbiamo dedicato un approfondimento specifico.
Tirocinio curricolare, extracurricolare, di inclusione: cambia qualcosa?
Sì, cambia parecchio, almeno sul piano formale. Anche se l’intento del legislatore è di tenerli uniformi quanto al livello di tutela, le tre tipologie sono regolate da norme diverse e finiscono per avere coperture lievemente diverse.
Il tirocinio curricolare, parte integrante del percorso scolastico o universitario, è coperto dall’assicurazione attivata centralmente dall’istituto formativo. Per lo studente che lo affronta, l’adempimento assicurativo è di norma trasparente: non deve fare nulla, è l’università a occuparsene.
Il tirocinio extracurricolare segue regole più complesse, definite a livello regionale. La polizza la attiva il soggetto promotore, ma in alcune regioni l’azienda ospitante deve presentare una propria copertura aggiuntiva contestualmente alla firma della convenzione.
Il tirocinio di inclusione sociale o di reinserimento lavorativo, attivato per categorie deboli (disabili, persone svantaggiate, soggetti in carico ai servizi sociali), ha coperture rafforzate, di norma a totale carico dell’ente promotore o del servizio sociale di riferimento.
Una situazione su cui torno sempre: il tirocinio non è un rapporto di lavoro, ma non è nemmeno una semplice "visita guidata". Comporta obblighi assicurativi precisi che, se trascurati, possono trasformare un episodio banale in un disastro economico per l’azienda.
Quanto costa la polizza nel 2026
Il costo della polizza assicurativa per il tirocinante è generalmente contenuto, e questo è uno dei motivi per cui troppe aziende e troppi promotori si limitano alla copertura INAIL trascurando la RC verso terzi. Per una polizza RC con massimale di 1 milione di euro e durata annuale, il premio si colloca tipicamente nell’ordine di alcune decine di euro a tirocinante, con riduzioni significative per i contratti collettivi stipulati dai grandi enti formativi.
Per un’azienda che ospita stabilmente più tirocinanti, conviene di norma stipulare una polizza "monte" annuale che copra fino a un certo numero di tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente da quanti effettivamente siano in forza in un determinato momento. È una soluzione che semplifica la gestione e abbatte ulteriormente il costo unitario.
⚠ Si avverte che le indicazioni di costo riportate hanno valore puramente illustrativo. Il premio effettivo dipende dal numero di tirocinanti, dalla durata della copertura, dal settore di attività e dal massimale prescelto, e viene calcolato in fase di preventivo personalizzato.
Cosa succede se la copertura manca o è scaduta
Qui le conseguenze sono pesanti, e vale la pena scriverle in modo netto perché molte aziende sottovalutano l’aspetto.
Per il soggetto promotore la mancanza di copertura assicurativa configura una violazione delle linee guida regionali sui tirocini, e può portare alla revoca dell’accreditamento come ente formativo o promotore di tirocini. È una sanzione amministrativa che, per chi vive di formazione, può essere devastante.
Per l’azienda ospitante, la mancanza di copertura RC verso terzi del tirocinante significa che, in caso di sinistro causato dal tirocinante a un cliente o a un terzo, la responsabilità ricade in pieno sull’azienda stessa, senza nessuna tutela assicurativa. Le richieste di risarcimento, anche per sinistri di modesta entità materiale, possono arrivare a importi imprevedibili se entrano in gioco il danno biologico e quello morale.
Per il tirocinante, in caso di infortunio in assenza di copertura INAIL attiva, l’unica via per ottenere un risarcimento è una causa civile contro l’azienda o il promotore, con tempi lunghi e esito incerto.
La buona notizia è che, attivare la copertura corretta, è semplice ed economico. Su MioAssicuratore costruiamo preventivi per tirocinanti singoli o in monte annuo, con polizze che integrano la copertura INAIL e coprono ogni rischio residuo. Il preventivo è gratuito e ti permette di vedere chiaramente quanto ti costa mettere in regola la tua azienda o il tuo ente formativo.
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