Serve aiuto? 06 40405339 Lun-Ven 9.00/18.00

RC Professionale13 maggio 2026

Casa di riposo e RSA: quali polizze RC sono obbligatorie e cosa rischia il titolare

La gestione di una casa di riposo o di una RSA espone il titolare a un livello di responsabilità che pochi altri settori conoscono. Vediamo quali sono le polizze davvero obbligatorie, cosa devono coprire, e cosa succede quando un familiare di un ospite chiede un risarcimento.

Casa di riposo e RSA: quali polizze RC sono obbligatorie e cosa rischia il titolare

Quanto pesa la responsabilità di chi gestisce una casa di riposo

Quando un anziano entra in una RSA o in una casa di riposo, la famiglia firma un contratto che, nella maggior parte dei casi, viene letto in modo superficiale. Si fida della struttura, si fida del personale, immagina che ci sia "qualcuno che si occupa di tutto". Quel "qualcuno", legalmente parlando, è il titolare della struttura, che assume su di sé una responsabilità di custodia e di assistenza enorme. Una caduta dal letto, un’infezione contratta a causa di un’igiene non corretta, una somministrazione errata di farmaci, un’ostruzione delle vie aeree durante il pasto: ognuno di questi episodi può tradursi in una richiesta di risarcimento da centinaia di migliaia di euro. E nei casi più gravi, in un procedimento penale per omicidio colposo.

Eppure, ancora oggi, una percentuale significativa delle case di riposo italiane è coperta in modo inadeguato. Spesso con polizze "globali fabbricati" o "RC esercizio commerciale" che, sulla carta, fanno tutto, ma in pratica lasciano fuori i sinistri più frequenti del settore. Vediamo perchè succede e cosa serve davvero per dormire tranquilli.

Indice

Le tre figure del titolare: imprenditore, direttore sanitario, responsabile sanitario

Nella struttura organizzativa di una casa di riposo o di una RSA convivono ruoli che, dal punto di vista assicurativo, hanno esposizioni diverse e che quindi richiedono coperture diverse. È utile chiarire subito chi risponde di cosa.

Il titolare imprenditore è la persona (o la società) che possiede la struttura, sostiene gli investimenti e ne incassa gli utili. Risponde dei danni in via diretta per la cosiddetta "responsabilità del datore di lavoro", ma anche per la responsabilità contrattuale che nasce dal contratto di ricovero. Se la nonna firma il contratto con la Casa di Riposo "X srl", e poi la nonna scivola nel bagno, è la srl a essere chiamata in causa.

Il direttore sanitario è una figura prevista per le RSA accreditate con il SSN, e in generale per le strutture che erogano prestazioni sanitarie. Risponde dell’organizzazione del lavoro clinico, della corretta gestione dei farmaci, dell’adeguatezza dei protocolli. La sua responsabilità è personale: una polizza RC del medico individuale del direttore sanitario non lo solleva dalla causa civile o penale, ma copre le spese di difesa e il risarcimento. Per chi è anche dipendente SSN si aggiunge in più la polizza colpa grave per medici.

Il responsabile sanitario (o coordinatore infermieristico) è spesso un infermiere con qualifica di caposala. Risponde delle scelte organizzative del personale infermieristico e dell’adeguata supervisione delle attività assistenziali. È esposto soprattutto in caso di errore nella gestione dei farmaci o nella mancata applicazione dei protocolli di prevenzione delle cadute e delle ulcere da decubito.

Le tre responsabilità non si sovrappongono né si elidono. Ognuna richiede la propria copertura, e nessuna delle tre è sostitutiva delle altre. Errore comune: pensare che la polizza della srl copra anche il direttore sanitario in quanto suo dipendente. Non è così, perché la polizza aziendale risponde dei danni causati a terzi, non dei procedimenti che colpiscono personalmente il professionista.

La differenza giuridica tra casa di riposo e RSA

C’è ancora un sacco di confusione su questa distinzione, e ha conseguenze enormi sul tipo di polizza che serve.

La casa di riposo (o "residenza per anziani autosufficienti") è una struttura socio-assistenziale che accoglie anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, e che eroga servizi di tipo alberghiero (vitto, alloggio, animazione) più un’assistenza di base. Non eroga in modo strutturato prestazioni sanitarie, anche se può ospitare professionisti sanitari su chiamata.

La RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) è invece una struttura sanitaria, accreditata con il SSN, che ospita anziani non autosufficienti per i quali è necessaria un’assistenza continuativa di tipo medico-infermieristico. Le RSA hanno standard organizzativi rigidi previsti dal DPR 14/01/1997, devono dotarsi di un direttore sanitario, e i loro residenti spesso hanno patologie multiple e complesse.

Dal punto di vista assicurativo, le RSA sono esposte a un rischio sanitario molto più elevato, e le polizze devono tenerne conto. Il premio di una RSA può essere il doppio o il triplo rispetto a una casa di riposo della stessa dimensione, semplicemente perché il rischio statistico di sinistro grave è radicalmente diverso.

Quali polizze sono obbligatorie per legge

Per una struttura per anziani le coperture obbligatorie sono almeno tre, e tutte e tre vanno tenute attive in ogni momento perché coprono ambiti distinti.

La prima è la RC esercizio commerciale, che copre i danni causati a terzi nell’ambito dell’attività dell’impresa. Comprende le cadute degli ospiti, gli incidenti del personale interno (quando non rientrano nel rischio professionale specifico), i danni al fabbricato che ricadono su terzi.

La seconda è la RC professionale del direttore sanitario, obbligatoria per legge dopo la Gelli-Bianco (legge 24/2017) per chi esercita attività sanitaria in strutture accreditate. Senza questa polizza il professionista non può svolgere la funzione direttiva, e la struttura rischia la sospensione dell’accreditamento.

La terza è la RC del datore di lavoro verso i dipendenti, obbligatoria ex articolo 38 della Costituzione e codificata dal Codice Civile. Copre gli infortuni sul lavoro nella parte non coperta da INAIL (la cosiddetta "differenziale INAIL"), che nelle strutture sanitarie è una voce particolarmente rilevante.

A queste tre si aggiungono almeno altre due polizze fortemente consigliate, anche se non obbligatorie in senso stretto: la tutela legale della struttura (per coprire le spese di difesa in procedimenti penali, che nelle RSA sono frequenti soprattutto in caso di decesso dell’ospite), e la polizza incendio e rischi accessori del fabbricato e degli arredi.

I sinistri più frequenti: dove arriva la richiesta di risarcimento

L’esperienza degli ultimi dieci anni mostra che le richieste di risarcimento contro case di riposo e RSA si concentrano su un numero limitato di tipologie di sinistro. Conoscerle aiuta a capire quali clausole della polizza devono essere blindate.

Le cadute sono di gran lunga il sinistro più frequente. Un anziano che scivola dal letto durante la notte, che cade in bagno mentre il personale non era presente, che ruzzola dalle scale per un mancato uso del corrimano. La maggior parte di queste cadute si traduce in fratture del femore o del bacino, eventi che in un anziano hanno una mortalità a sei mesi che supera il 20%. Quando il decesso avviene poco dopo una caduta, la famiglia chiede quasi sempre un risarcimento per la cosiddetta "perdita di chance di vita".

Le ulcere da decubito sono la seconda categoria. Si formano quando un ospite allettato non viene mobilizzato con la frequenza adeguata. Per il giudice, un’ulcera da decubito di terzo o quarto stadio è la prova provata di un’assistenza inadeguata, e le condanne sono pesanti.

Gli errori farmacologici vengono in terzo luogo: scambio di terapia tra due ospiti, dosaggi sbagliati, mancata somministrazione di farmaci salvavita. La gestione del farmaco nelle case di riposo è ancora oggi un punto debole, soprattutto nelle strutture più piccole.

Poi ci sono le ostruzioni delle vie aeree durante il pasto, particolarmente diffuse tra gli ospiti con disfagia, e i fenomeni di violenza (sia tra ospiti sia, nei casi più gravi, da parte del personale verso gli ospiti) che negli ultimi anni hanno avuto un’eco mediatica enorme.

La polizza RC per il personale: infermieri, OSS, fisioterapisti

Un punto che spesso confonde i titolari è il rapporto tra la polizza della struttura e le polizze individuali del personale dipendente.

Per gli infermieri la polizza individuale RC professionale è obbligatoria, sia che lavorino come dipendenti sia in libera professione. Sul nostro sito puoi consultare la landing dedicata alla polizza RC per infermieri, dove trovi le coperture specifiche per chi lavora in struttura.

Per gli OSS e per gli operatori socio-sanitari non esiste un obbligo individuale, ma molte strutture stanno cominciando a chiederlo come requisito di assunzione, soprattutto dopo le condanne penali individuali che hanno coinvolto operatori per maltrattamenti e omessa assistenza.

Per i fisioterapisti la polizza RC professionale è obbligatoria in quanto professione sanitaria, e nelle RSA chi lavora come libero professionista a contratto deve presentare ogni anno copia della polizza in corso.

Una nota: la polizza della struttura non sostituisce quelle individuali, perché copre la responsabilità della casa di riposo come datore di lavoro, non quella personale del professionista per i suoi atti.

Massimali e clausole che non devono mancare

Per una struttura con meno di 30 posti letto, il massimale minimo accettabile per la RC esercizio si colloca attorno a 2 milioni di euro per sinistro e per anno. Per una RSA con 60-100 posti letto consigliamo invece almeno 5 milioni di euro, e per strutture più grandi i massimali devono crescere proporzionalmente.

Le clausole da blindare sono almeno quattro:

  1. Retroattività di almeno 5 anni, fondamentale perché molti sinistri vengono denunciati dopo il decesso dell’ospite, anche due o tre anni dopo l’episodio.
  2. Postuma decennale, perché la responsabilità per fatti commessi durante la gestione si estingue solo con la prescrizione lunga, che per i sinistri gravi può arrivare a dieci anni.
  3. Estensione ai danni morali e biologici verso i familiari dell’ospite, perché molte cause moderne ruotano attorno al risarcimento del danno parentale.
  4. Esclusione della rivalsa nei confronti del personale dipendente, salvo casi di dolo: una clausola che protegge sia la struttura sia il rapporto di lavoro con i dipendenti.

⚠ Si avverte che la presente guida ha valore puramente informativo. La scelta della polizza adatta dipende da fattori specifici della singola struttura (numero di posti letto, accreditamento SSN, tipologia di ospiti, qualifica del personale) e richiede una valutazione personalizzata in fase di preventivo.

Come si calcola il premio di una RC casa di riposo

Il premio della RC esercizio per una casa di riposo o RSA dipende da quattro variabili principali, in ordine di peso: il numero di posti letto (è il driver principale, perché determina il rischio aggregato), il tipo di ospiti (autosufficienti vs non autosufficienti vs Alzheimer/demenze, con premi crescenti), il fatturato annuo della struttura, e la storia sinistri degli ultimi cinque anni.

Per una casa di riposo da 30 posti letto con ospiti prevalentemente autosufficienti, i premi annui per una buona polizza partono dai 4.000-5.000 euro. Per una RSA con 60 posti letto e ospiti complessi, si sale facilmente sopra i 15.000 euro all’anno. Numeri importanti, certo, ma da rapportare al rischio: una singola sentenza sfavorevole può costare cinque o sei volte la polizza annuale.

Su MioAssicuratore costruiamo preventivi personalizzati per case di riposo e RSA su tutto il territorio nazionale, partendo dalle convenzioni con le compagnie specializzate nel settore socio-sanitario. Il preventivo è gratuito e ti permette di confrontare le coperture di più compagnie su misura per la tua struttura.

Polizze trattate in questo articolo

Pagina revisionata da Giorgio Campagnano — Founder & Broker assicurativo, iscritto al RUI sez. B n. B000444488.

Scegli la polizza che ti serve e ricevi un preventivo gratuito

Confronto in tempo reale con le principali compagnie. Gratis, nessun impegno.