RC Professionale13 maggio 2026
Psicologo, psichiatra, psicoterapeuta: tre professioni, tre polizze diverse
Sembrano simili, lavorano sulle stesse persone, ma dal punto di vista normativo e assicurativo sono mondi completamente diversi. Chi è obbligato a stipulare la polizza RC professionale, cosa deve coprire e quali sono gli errori che mandano i professionisti in tribunale.

Una distinzione che il paziente non vede ma il giudice sì
Capita continuamente. Una persona ha un disagio, magari un’ansia che non se ne va o un periodo difficile dopo un lutto, e cerca aiuto. Cerca "psicologo" su Google e finisce sul sito di chi capita. Dello psicologo, dello psicoterapeuta, di uno psichiatra, di un "counselor" (che è un’altra cosa ancora ma viene messo nello stesso calderone). Il paziente, dal suo lato, non distingue. Per lui sono "professionisti della mente". Punto.
Ma quando qualcosa va storto — un suicidio inatteso, una diagnosi non vista, una prescrizione farmacologica inadeguata, una rivelazione di segreto professionale, una relazione duale che sfocia in qualcosa di più — il giudice quelle distinzioni le fa eccome. Ogni figura ha un proprio ordine di appartenenza, una propria responsabilità, un proprio perimetro di atti professionali. E ognuna ha bisogno di una polizza pensata per quel perimetro specifico.
Vediamo le differenze, perchè saperlo cambia non solo la polizza giusta da acquistare, ma anche il modo di lavorare in studio.
Indice
- Psicologo, psicoterapeuta, psichiatra: chi può fare cosa
- La psicoterapia: una specializzazione, non una professione a sé
- I tre principali rischi del lavoro psy e come la polizza li affronta
- Il caso del suicidio del paziente: la sentenza che ha cambiato tutto
- Cosa deve coprire una polizza per psicologi e psicoterapeuti
- Lo psichiatra: l’unico che può prescrivere e l’unico che rischia il penale di routine
- Massimali e costi nel 2026
- I "counselor" e tutto quello che non è regolamentato
Psicologo, psicoterapeuta, psichiatra: chi può fare cosa
Cominciamo dalle basi, perché la confusione è ancora tantissima anche tra i professionisti stessi.
Lo psicologo è un laureato magistrale in psicologia, ha superato l’esame di stato ed è iscritto all’Ordine degli Psicologi. Può svolgere attività di prevenzione, diagnosi e abilitazione-riabilitazione delle persone, dei gruppi, degli organismi sociali e delle comunità. Può anche fare attività di sperimentazione, ricerca e didattica nello stesso ambito (legge 56/1989). Quello che non può fare è la psicoterapia, che richiede una specializzazione successiva. Per chi esercita in libera professione c’è una polizza RC specifica per lo psicologo che copre proprio questa fascia di attività.
Lo psicoterapeuta è uno psicologo (o un medico) che, dopo la laurea e l’abilitazione, ha completato una scuola di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni riconosciuta dal MIUR. Solo dopo questo passaggio l’Ordine annota la qualifica di psicoterapeuta nell’albo, e solo da quel momento il professionista può legittimamente praticare la psicoterapia, cioè quel processo di intervento clinico finalizzato alla cura del disagio psichico. Per questo profilo è disponibile una polizza dedicata allo psicoterapeuta, con estensioni specifiche all’attività clinica.
Lo psichiatra è un medico (laureato in medicina e chirurgia) che si è specializzato in psichiatria. Iscritto all’Ordine dei Medici, può fare tutto quello che fa uno psicologo, può fare diagnosi medica (sì, anche differenziale), può prescrivere farmaci, può fare interventi su pazienti TSO. Se ha frequentato anche una scuola di psicoterapia, può fare anche psicoterapia. La copertura assicurativa di riferimento è la stessa del medico in libera professione, con tutte le clausole specifiche per la prescrizione farmacologica.
Ogni passaggio da uno status all’altro corrisponde a una crescita esponenziale del rischio professionale, e quindi a una polizza diversa.
La psicoterapia: una specializzazione, non una professione a sé
Un equivoco diffuso è considerare lo "psicoterapeuta" come una professione autonoma. Non lo è. La psicoterapia è una specializzazione abilitante che si aggiunge alla professione di base (psicologo o medico). Lo psicoterapeuta non è iscritto a un albo dei psicoterapeuti, perché non esiste. È iscritto al proprio albo di appartenenza con l’annotazione "psicoterapeuta".
La conseguenza assicurativa è che la polizza RC va sempre stipulata sulla professione di base, con la specifica estensione all’attività psicoterapeutica. Una polizza per "psicologo non psicoterapeuta" non copre i sinistri da psicoterapia, anche se di fatto il professionista la stesse praticando. Anzi, in quel caso emergerebbe il problema dell’esercizio abusivo, e nessuna polizza coprirebbe più nulla.
I tre principali rischi del lavoro psy e come la polizza li affronta
Per chi fa lo psicologo, lo psicoterapeuta o lo psichiatra, i rischi che più frequentemente sfociano in richieste di risarcimento sono sostanzialmente tre.
Il primo è la violazione del segreto professionale. Il segreto è regolato dall’art. 4 del Codice deontologico degli psicologi e dall’art. 622 del codice penale. Una violazione, anche involontaria, può portare a richieste di risarcimento per danno morale e biologico oltre che a sanzioni disciplinari dell’Ordine. Capita più di quanto si pensi: una telefonata a un familiare, un appunto lasciato sulla scrivania, un’email inviata per errore. Una polizza ben fatta copre questi casi, ma deve includere espressamente l’estensione "violazione del segreto".
Il secondo è la responsabilità per atti del paziente. Se un paziente in trattamento commette un atto auto- o etero-lesivo, e il professionista non aveva valutato adeguatamente il rischio, la responsabilità può essere significativa. Questa è di gran lunga la voce più temuta dai colleghi, e merita un paragrafo a sé (vedi sotto).
Il terzo è l’errore diagnostico o di indicazione terapeutica. Lo psicologo che non riconosce in un paziente i sintomi di un disturbo organico (per esempio una psicosi farmaco-indotta che andrebbe inviata a uno psichiatra) e prosegue con la psicoterapia, può vedersi contestare un errore di indicazione. Lo psichiatra che prescrive una terapia farmacologica non monitorata adeguatamente, e il paziente sviluppa effetti avversi, può vedersi contestare un errore di prescrizione.
Il caso del suicidio del paziente: la sentenza che ha cambiato tutto
Negli ultimi anni la Cassazione ha pubblicato diverse sentenze importanti sul tema della responsabilità del professionista psy per gli atti del paziente, in particolare per il suicidio. Le abbiamo trattate in modo specifico in questo approfondimento, che consiglio di leggere per inquadrare la cornice giurisprudenziale.
Il punto fondamentale è che, oggi, il giudice valuta se il professionista abbia adottato tutte le cautele clinicamente esigibili per prevenire un atto auto-lesivo del paziente: valutazione del rischio suicidario al primo contatto, monitoraggio nel corso del trattamento, eventuale invio a strutture specializzate in caso di emergenza, coordinamento con i familiari e con il medico curante quando necessario. La mancata adozione di queste cautele, se documentabile attraverso le cartelle cliniche, può essere considerata colpa professionale.
Per il professionista che opera in libera professione, l’unica difesa efficace è la cartella clinica scritta in tempo reale. Non si può ricostruire dopo, non si può aggiungere a posteriori, non si può fare a memoria. Va scritta seduta per seduta, conservata in modo sicuro, e va aggiornata con tutte le decisioni rilevanti (compresa la decisione di non fare qualcosa, se questa è stata oggetto di una valutazione esplicita).
Cosa deve coprire una polizza per psicologi e psicoterapeuti
Una polizza ben costruita per chi fa il lavoro psy deve avere almeno cinque caratteristiche.
Innanzitutto, deve coprire espressamente la psicoterapia se è quello che fai, e non basta una formula generica come "attività psicologica". Le compagnie più serie chiedono in fase di sottoscrizione la dichiarazione dell’orientamento teorico (psicoanalitico, cognitivo-comportamentale, sistemico-relazionale, ecc.), perché alcuni orientamenti sono considerati a rischio assicurativo maggiore di altri.
Secondo: deve coprire la violazione del segreto professionale, con un’estensione specifica.
Terzo: deve avere una retroattività adeguata. Se hai esercitato per dieci anni senza polizza e oggi vuoi assicurarti, devi pretendere una retroattività almeno decennale, altrimenti tutti i pazienti seguiti negli ultimi dieci anni restano scoperti.
Quarto: deve avere una postuma decennale. Le richieste di risarcimento in ambito psy arrivano spesso anni dopo la fine del trattamento, perché il danno emerge nel tempo o perché il paziente impiega anni a verbalizzare quello che ha vissuto. Senza postuma, una volta che chiudi la partita IVA sei esposto.
Quinto: deve includere la tutela legale, perché in psicologia molti contenziosi finiscono in procedimenti complessi davanti al tribunale civile e talvolta penale, e le spese di difesa sono pesanti.
Lo psichiatra: l’unico che può prescrivere e l’unico che rischia il penale di routine
Lo psichiatra è in una posizione assicurativa molto particolare. Da un lato, in quanto medico, è obbligato per legge alla copertura RC professionale (legge Gelli-Bianco 24/2017). Dall’altro, in quanto medico che prescrive farmaci ad azione centrale spesso a pazienti psicotici o gravi, è esposto a un rischio penale molto più alto della media dei colleghi medici. Per uno psichiatra in libera professione, una polizza che copra anche le spese di difesa nel procedimento penale non è un optional, è un requisito di sopravvivenza.
In aggiunta, la prescrizione di farmaci off-label (cioè per indicazioni non comprese nel foglietto illustrativo) è una prassi comune in psichiatria, e va dichiarata espressamente in polizza. Le compagnie più serie hanno una clausola dedicata che copre la prescrizione off-label nel rispetto della normativa (legge 648/96 e successivi DM).
Per gli psichiatri che lavorano in ambiente ospedaliero come dipendenti SSN, è obbligatoria anche la polizza individuale per la colpa grave del medico dipendente, complementare a quella aziendale. Sul punto si veda anche il nostro approfondimento sulle ultime novità della colpa grave.
Massimali e costi nel 2026
Per uno psicologo non psicoterapeuta che lavora in libera professione con un numero contenuto di pazienti, il massimale di 1 milione di euro è di norma sufficiente. Il premio annuo per una polizza di buon livello si colloca in una fascia bassa, deducibile al 100% dal reddito di lavoro autonomo.
Per uno psicoterapeuta consigliamo un massimale minimo di 2 milioni, per la maggiore esposizione al rischio di sinistri gravi. Il premio cresce significativamente rispetto a quello dello psicologo "puro".
Per uno psichiatra in libera professione il massimale dovrebbe partire da 2 milioni e salire a 5 milioni per chi tratta pazienti complessi (TSO, trattamenti residenziali, prescrizioni off-label). Il premio è significativamente più alto, ed è inversamente proporzionale alla qualità del questionario assicurativo che il professionista compila in sottoscrizione.
⚠ Si avverte che le indicazioni di costo hanno valore puramente illustrativo. Il premio effettivo è determinato in fase di preventivo personalizzato sulla base dell’orientamento teorico, della tipologia di pazienti trattati, del fatturato annuo e della storia sinistri del professionista.
I "counselor" e tutto quello che non è regolamentato
Vale la pena chiudere con una nota sui "counselor", figura che si sta diffondendo in Italia ma che non è una professione regolamentata. Il counselor non può legalmente svolgere attività di psicoterapia, e in alcuni casi neppure di sostegno psicologico nel senso pieno del termine. Eppure, nella pratica quotidiana, capita che alcuni counselor lavorino in zona grigia, sconfinando in atti riservati agli psicologi.
Dal punto di vista assicurativo le polizze per counselor esistono, ma coprono attività ben delimitate (consulenza non clinica, sostegno motivazionale, life coaching). In nessun caso coprono attività cliniche, e nel caso in cui un counselor venga citato per esercizio abusivo della professione di psicologo, nessuna polizza lo difenderà.
Su MioAssicuratore confronti in pochi click le polizze convenzionate con l’Ordine Nazionale degli Psicologi e con la Federazione Italiana delle Società Scientifiche di Psichiatria. Il preventivo è gratuito e ti permette di vedere le differenze tra le compagnie più serie del settore, scegliendo coperture e massimali sulla base del tuo profilo professionale specifico.
Polizze trattate in questo articolo