RC Professionale27 ottobre 2026
Scudo penale per medici e sanitari: cosa cambia, e cosa no, per l'assicurazione
Il DDL 2700 limita la punibilità dei sanitari alla colpa grave se seguono le linee guida. Cosa resta a carico della polizza RC e della colpa grave.

Indice
- Scudo penale medici: a che punto è il DDL 2700
- Cosa cambia nel codice penale
- Come si valuterà la colpa del sanitario
- Le modifiche alla legge Gelli-Bianco sul piano civile
- Cosa resta uguale: obbligo di polizza e rivalsa
- Il processo penale ci sarà comunque
- Cosa fare oggi in reparto e in polizza
- Domande frequenti
Scudo penale medici: a che punto è il DDL 2700
Lo scudo penale per i medici è contenuto nel disegno di legge A.C. 2700, "Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". Lo ha presentato il ministro della Salute Schillaci il 13 novembre 2025, insieme ai ministri della Giustizia, dell'Economia, della Pubblica amministrazione e dell'Università.
La Commissione Affari sociali della Camera ha chiuso l'esame l'8 ottobre 2026. Il 12 ottobre è iniziata in Aula la discussione generale sul testo della Commissione, l'A.C. 2700-A. Poi servirà il voto della Camera e il passaggio al Senato.
Quindi oggi lo scudo non è in vigore. Ma a differenza della parte sulle professioni sanitarie, che è una delega, le norme sulla responsabilità modificano direttamente il codice penale e la legge 24/2017: una volta approvata la legge, si applicheranno senza aspettare decreti.
Cosa cambia nel codice penale
L'art. 7 del testo riscrive l'art. 590-sexies del codice penale, quello su omicidio e lesioni colpose in ambito sanitario. La nuova regola: se il sanitario si attiene alle raccomandazioni delle linee guida pubblicate per legge, o alle buone pratiche clinico-assistenziali, e queste sono adeguate al caso concreto, è punibile solo per colpa grave.
Oggi la non punibilità vale solo quando l'evento dipende da imperizia, cioè da un errore tecnico. Restano fuori negligenza e imprudenza, come la terapia non ricontrollata o il paziente dimesso troppo presto. Il nuovo testo non fa più questa distinzione. Conta il rispetto delle linee guida, e sotto la colpa grave non si risponde penalmente.
Come si valuterà la colpa del sanitario
Lo stesso art. 7 aggiunge un art. 590-septies. Nell'accertare la colpa, e quanto è grave, il giudice dovrà tenere conto anche di:
- scarsità di personale e mezzi e carenze organizzative, quando il sanitario non poteva evitarle;
- conoscenze scientifiche mancanti, limitate o contraddittorie sulla patologia o sulla terapia;
- terapie concretamente disponibili;
- complessità della patologia e difficoltà concreta dell'intervento;
- ruolo svolto nell'équipe multidisciplinare;
- situazioni di urgenza o emergenza.
Chi ha fatto una notte di guardia con metà dei colleghi in organico sa perché questo elenco conta. Il turno scoperto, la TAC guasta, il paziente arrivato in codice rosso mentre ne gestivi altri tre: finora sono circostanze che la difesa doveva far valere da sola. Con il nuovo articolo diventano criteri scritti.
Le modifiche alla legge Gelli-Bianco sul piano civile
Il testo interviene anche sulla responsabilità civile, modificando gli artt. 5 e 7 della legge 24/2017, la legge Gelli-Bianco. Le novità principali sono tre.
All'art. 7 entra un nuovo comma 3-bis: fermo restando l'art. 2236 del codice civile (che limita la responsabilità del professionista a dolo e colpa grave nei problemi tecnici di speciale difficoltà), anche il giudice civile terrà conto degli stessi parametri del 590-septies. Esce invece la frase che oggi lega la quantificazione del danno alla condotta del sanitario e al rispetto delle linee guida. Il comma 1 precisa poi che la struttura risponde "dei danni derivanti" dalle condotte dei sanitari di cui si avvale.
I pareri del Comitato per la legislazione e della Commissione Giustizia, pubblicati con il testo, segnalano due punti da chiarire: se il comma 3-bis limiti solo la responsabilità del sanitario e non quella della struttura, e cosa resti del riferimento alle linee guida sul piano civile. Il testo potrebbe ancora cambiare in Aula.
Cosa resta uguale: obbligo di polizza e rivalsa
Lo scudo riguarda la pena. Non tocca l'obbligo di assicurarsi né il modo in cui il paziente ottiene il risarcimento.
Restano in vigore, senza modifiche nel DDL, l'art. 10 della legge 24/2017 sull'obbligo di copertura e l'art. 9 sulla rivalsa. Quindi:
- il libero professionista deve avere la sua polizza RC professionale medico;
- il medico dipendente o convenzionato deve avere la polizza per colpa grave, perché la struttura e la Corte dei conti possono rivalersi su di lui proprio per dolo o colpa grave, entro il limite del triplo della retribuzione lorda annua previsto dall'art. 9.
C'è anzi un effetto curioso. Con la riforma, la colpa grave diventa la soglia decisiva sia nel processo penale sia nella rivalsa. Il modo in cui la vostra polizza definisce la colpa grave, e cosa esclude, conta più di prima. Se avete dubbi sulla differenza tra le due coperture, la trovate spiegata nell'articolo su RC professionale e colpa grave.
Il processo penale ci sarà comunque
Lo scudo opera quando il giudice valuta la colpa. Prima ci sono la denuncia, le indagini, le consulenze tecniche, a volte il rinvio a giudizio. Possono passare anni, e gli avvocati e i consulenti di parte vanno pagati da subito.
La polizza RC copre il risarcimento al paziente e, per l'art. 1917 del codice civile, le spese per resistere alla sua richiesta, entro un quarto del massimale. La difesa nel procedimento penale è un'altra cosa: alcune polizze la includono come estensione, altre no. Dove manca, serve una polizza di tutela legale. È la prima riga da cercare nelle condizioni, prima ancora del massimale.
Cosa fare oggi in reparto e in polizza
La riforma premia chi segue le linee guida e chi può dimostrare in che condizioni ha lavorato. Le prove vanno raccolte prima che arrivi una denuncia.
In reparto vuol dire scrivere in cartella clinica il motivo di una scelta che si discosta dalla linea guida, l'urgenza, l'assenza di un esame o di un collega. Due righe annotate alle tre di notte possono valere più di una consulenza tecnica fatta cinque anni dopo.
In polizza, invece, conviene controllare tre cose al prossimo rinnovo: come è definita la colpa grave, se c'è la difesa penale, e quanto è lunga la retroattività. Un sinistro sanitario arriva spesso anni dopo l'intervento.
Domande frequenti
Lo scudo penale per i medici è già in vigore?
No. Il DDL A.C. 2700 è in discussione alla Camera dal 12 ottobre 2026 e dovrà poi passare al Senato.
Con lo scudo penale serve ancora l'assicurazione RC?
Sì. Lo scudo limita la punibilità penale e non tocca gli obblighi dell'art. 10 della legge 24/2017 né il diritto del paziente al risarcimento.
Il medico dipendente deve tenere la polizza colpa grave?
Sì. La rivalsa della struttura e l'azione della Corte dei conti restano possibili in caso di dolo o colpa grave, secondo l'art. 9 della legge 24/2017.
La polizza RC paga l'avvocato nel processo penale?
Non sempre. La difesa penale è spesso un'estensione o una polizza di tutela legale a parte: va verificata nelle condizioni.
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